Nuova legge locazioni abitative, problemi applicativi

AutoreCorrado Sforza Fogliani
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@1. Sei mesi di rinvio, ma da quando?

Il rinvio dello sfratto è di sei mesi, tanto per le istanze degli inquilini che riguardano provvedimenti di rilascio emessi entro il 30 dicembre scorso che per quelli - non attinenti alla nuova legge - emessi entro il 27 giugno: la giurisprudenza, in punto, è ferma. Ma, ci si chiede: sei mesi a partire da quando? In merito, s'è pronunciato il Tribunale di Venezia, con un'articolata decisione che va comunque nel senso in cui si sono espressi tutti i giudici che si sono occupati ex professo del problema. Il provvedimento (integralmente riportato al sito Internet della Confedilizia, rubrica «Decisioni sull'art. 6 L. n. 431/98»: http://www.confedilizia.it) comincia col chiarire che il dies a quo non può decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge: sarebbe illogico, perché includerebbe anche il periodo di sospensione (sino al 27 giugno). Non può neppure decorrere dal termine fissato ex art. 56, scaduto per alcuni provvedimenti prima dell'entrata in vigore della nuova legge e per altri entro il 27 giugno e comunque sopesi fino a tale ultima data. I sei mesi di legge (termine massimo; il minimo non può comunque essere inferiore a 2) non possono allora che decorrere dal 27 luglio, e cioè dal momento finale entro il quale il conduttore poteva presentare l'istanza di rinvio: «Tale interpretazione - ha detto il tribunale - appare la più equa in quanto garantiva al conduttore di valutare per tuttto il tempo che la legge gli consentiva se presentare l'istanza senza il timore di perdere i primi sessanta giorni fruibili ed evita disparità di trattamento in quanto il termine che il giudice riterrà di concedere, decorrendo sempre e comunque dal 27 luglio 1999, non dipenderà dal momento di presentazione dell'istanza o dalle variabili situazioni organizzative degli uffici che possono influire sulla celerità del procedimento». Naturalmente, quanto detto vale anche per il termine di rinvio di 18 mesi (con termine, minimo, sempre di 2), concedibile nelle particolari fattispecie di cui all'art. 6, comma 5, L. 431/98.

@2. Agevolazioni fiscali, per proprietari e non

Letteralmente, la nuova legge sulle locazioni abitative dice - al suo art. 8 - che i benefici fiscali erariali per i contratti agevolati e gli altri specificati nella stessa normativa (Irpef sul 59,5 per cento del canone, Registro sul 70 per cento) si applicano al «proprietario». Ci si è allora chiesti se di tali benefici usufruiscano...

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