LEGGE 9 maggio 2017, n. 8 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilita' regionale. (18R00206)

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P.I) n. 20 del 12 maggio 2017 (n. 14). L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni 1. All'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole da «In attuazione delle» fino a «addizionale comunale all'IRPEF» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2017-2019 la Regione assicura ai comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.»;

  1. il comma 2 e' abrogato;

  2. al comma 3, le parole da «sono stabilite entro il 31 maggio» fino a «dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3,» sono sostituite dalle parole «entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF e, per la rimanente quota,». 2. Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, tutti i riferimenti di legge al medesimo comma ovvero al previgente Fondo perequativo con lo stesso istituito sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni. 3. All'art. 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppresse le parole da «ed in 325.000 migliaia di euro» fino a «medesimo articolo». Per effetto dell'abrogazione di cui al presente comma, tutti i riferimenti di legge all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni. 4. All'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' abrogato;

  3. dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Per l'esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione - Dipartimento...

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