LEGGE 9 gennaio 1951, n. 204 - Onoranze ai Caduti in guerra

Coming into Force22 Aprile 1951
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date09 Gennaio 1951
Published date07 Aprile 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/04/07/051U0204/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.80 del 07-04-1951
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.

I poteri gia' spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta ai Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

  1. dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purche' per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

  2. dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

  3. dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta, di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

  4. di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

  5. dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946.

Art 2.

In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta ai Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

  1. dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purche' per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

  2. dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

  3. dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta, di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

  4. di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

  5. dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946.

f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna.

Art 2.

In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta ai Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

  1. dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purche' per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

  2. dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

  3. dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta, di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

  4. di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

  5. dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946.

  6. dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna.

((f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;

f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace)).

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Al Commissario generale spetta inoltre di provvedere:

  1. alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia nonche' di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;

  2. alla sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a forze armate operanti al servizio della sedicente Repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;

  3. alla sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-45...

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