LEGGE 8 aprile 2024, n. 54 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. (24G00071)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, di seguito denominato «Accordo».

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

    Art. 3

    Norme applicabili

  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.

  4. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti e' il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.

  5. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

    Art. 4

    Clausola di invarianza finanziaria

  6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  7. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    Art. 5

    Entrata in vigore

  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 8 aprile 2024

    MATTARELLA

    Meloni, Presidente del Consiglio

    dei ministri

    Tajani, Ministro degli affari

    esteri e della cooperazione

    internazionale

    Visto, il Guardasigilli: Nordio

    Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino

    concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni

    giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione,

    sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e

    sospensione condizionale della pena

    La Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (di seguito le Parti)

    intendendo ampliare l'ambito della cooperazione giudiziaria gia' in essere attraverso gli accordi internazionali vigenti, tra cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959, la Convenzione europea di estradizione fatta a Parigi il 13.12.1957, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate fatta a Strasburgo il 21.3.1983, il Protocollo addizionale a tale Convenzione fatto a Strasburgo il 18.12.1997 e, infine, la Convenzione di amicizia e buon vicinato fatta a Roma il 31.3.1939

    intendendo estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato dalla Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione fatta a Strasburgo il 30.11.1964

    intendendo, piu' in particolare, estendere la cooperazione al reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena

    desiderando conseguentemente introdurre delle disposizioni che regolino il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi/prescrizioni, oppure impongono obblighi/prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi/prescrizioni, qualora le suddette misure, sanzioni od obblighi/prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza e/o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria e' stata emessa, bensi' nell'altra Parte

    desiderando, a tal fine, concludere un accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena

    dando atto che il presente Accordo rispetta i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici delle Parti, sicche' nessuna sua disposizione potra' essere interpretata nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento e/o l'esecuzione di una decisione giudiziaria avente ad oggetto una misura alternativa alla detenzione, una sanzione sostitutiva di una pena detentiva o una pena detentiva condizionalmente sospesa con l'imposizione di obblighi/prescrizioni, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura alternativa, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena sia stata disposta al fine di punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalita', della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per una di tali cause

    dando atto, piu' in particolare, che il presente Accordo non osta a che ciascuna Parte applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla liberta' di associazione, alla liberta' di stampa, alla liberta' di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla liberta' di religione

    evidenziando che lo scopo del reciproco riconoscimento ed esecuzione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pene detentive, della liberazione condizionale e della sospensione condizionale della pena con l'imposizione di obblighi/prescrizioni e' da un lato quello di aumentare le possibilita' di reinserimento sociale della persona interessata, consentendole tra l'altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali

    dall'altro quello di migliorare il controllo dei corrispondenti obblighi/prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, cosi' proteggendo le vittime dei reati e, piu' in generale, la collettivita'

    convengono quanto segue.

    Art. 1

    Disposizioni di principio

    Il presente Accordo disciplina il reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o con la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonche' delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi/prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle Parti, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di liberta' e giusto processo.

    Art. 2

    Definizioni

    Ai fini del presente Accordo si intende per:

    1. «decisione»: una sentenza, ordinanza, decreto o altro provvedimento definitivo emesso da un'autorita' giudiziaria di una delle Parti con cui viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale condizionalmente sospesa, oppure una sanzione sostitutiva della suddetta pena o una misura alla stessa alternativa

    2. «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale la cui esecuzione e' sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi/prescrizioni

    3. «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa da una pena detentiva o da una misura restrittiva della liberta' personale o da una pena pecuniaria, che impone obblighi e/o impartisce prescrizioni

    4. «misura alternativa»: ogni sanzione e/o misura disposta - all'esito o dopo un procedimento o processo - in luogo di una pena detentiva al fine d'inserire o mantenere la persona condannata nella comunita' dei consociati, contestualmente controllando la sua pericolosita' sociale. Cio' mediante l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni comunque comportanti una limitazione della liberta' personale, ivi comprese le misure consistenti nell'esecuzione di una pena detentiva in tutto o in parte al di fuori di uno stabilimento penitenziario con particolari modalita', quali per esempio lo svolgimento di un'attivita' lavorativa o la frequentazione di corsi d'istruzione o formazione professionale

    5. «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che costei abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni

    6. «misure di liberazione o sospensione condizionale»: gli obblighi e/o le prescrizioni imposti a una persona fisica da un'autorita' giudiziaria in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale

    7. «Parte di emissione»: la Parte in cui viene emessa una decisione giudiziaria ai sensi della precedente lettera a) o una decisione di liberazione condizionale ai sensi della precedente lettera e)

    8. «Parte di esecuzione»: la Parte alla quale e' trasmessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva di pena detentiva, ovvero la decisione...

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