LEGGE 8 aprile 2024, n. 53 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. (24G00070)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.

    Art. 3

    Clausola di invarianza finanziaria

  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Art. 4

    Entrata in vigore

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 8 aprile 2024

    MATTARELLA

    Meloni, Presidente del Consiglio

    dei ministri

    Tajani, Ministro degli affari

    esteri e della cooperazione

    internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

ACCORDO DI PARTENARIATO

E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA

E I SUOI STATI MEMBRI,

DA UNA PARTE,

E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE,

DALL'ALTRA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SINGAPORE,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono

CONSIDERANDO la particolare importanza che le parti ascrivono alla natura globale delle loro relazioni reciproche

CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo rientra in una piu' ampia e coerente relazione governata da accordi sottoscritti da entrambe

RIBADENDO l'adesione delle parti al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali sanciti dalla DICHIARAZIONE universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti

RIBADENDO l'adesione delle parti ai principi dello stato di diritto e del buon governo e il loro comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto dei principi dello sviluppo sostenibile e dell'esigenza di tutelare l'ambiente

RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilita', giustizia e sicurezza internazionali come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della poverta' e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (ONU)

ESPRIMENDO un impegno deciso volto a combattere tutte le forme di terrorismo e a creare efficaci strumenti internazionali per la sua definitiva eliminazione nel rispetto degli strumenti pertinenti, in particolare della risoluzione n. 1373, adottati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

CONSIDERANDO che l'Unione ha adottato nel 2001 e aggiornato nel 2004 un piano d'azione globale per la lotta contro il terrorismo e ha conseguentemente preso una serie di misure

considerando che all'indomani degli attentati di Madrid il Consiglio europeo ha, in data 25 marzo 2004, adottato un'importante dichiarazione sulla lotta al terrorismo e che nel dicembre 2005 l'Unione ha anche adottato una strategia antiterrorismo

RIBADENDO che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale

CONSIDERANDO che il corretto e indipendente funzionamento della Corte penale internazionale rappresenta un importante sviluppo ai fini della pace e della giustizia nel mondo

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha individuato nella proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori una grave minaccia per la sicurezza internazionale e ha adottato il 12 dicembre 2003 una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dopo che il Consiglio dell'Unione europea aveva gia' adottato in data 17 novembre 2003 una politica dell'Unione per l'integrazione delle politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi

considerando altresi' che l'adozione per consenso della risoluzione n. 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunita' internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, come ribadito con l'adozione delle risoluzioni nn. 1673 e 1810 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha definito le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e ha adottato, in data 16 dicembre 2005, una strategia volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, sottolineando l'esigenza di garantire un approccio globale e coerente tra le politiche di sicurezza e di sviluppo

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunita' economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti al fine di intensificare la loro cooperazione, e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', rispetto dell'ambiente naturale e mutuo vantaggio

CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in piena sintonia con le attivita' condotte in ambito regionale, la cooperazione fra l'Unione e la Repubblica di Singapore sulla base di valori comuni e di un mutuo vantaggio

CONFERMANDO il loro desiderio di migliorare la comprensione tra l'Asia e l'Europa su basi di parita', di rispetto reciproco delle rispettive norme culturali e politiche e di accettazione delle differenze di opinione

CONFERMANDO il loro desiderio di rafforzare le relazioni commerciali attraverso la conclusione di un accordo di libero scambio

OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione, il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla Repubblica di Singapore che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell'Unione conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda informa immediatamente la Repubblica di Singapore di ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso il Regno Unito e/o l'Irlanda restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Principi generali

  1. Il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti, e' alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

  2. Le parti confermano i loro valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite (Carta dell'ONU).

  3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

  4. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo, allo stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario, e alla lotta contro la corruzione.

  5. Le parti cooperano a norma del presente accordo secondo modalita' conformi alle loro rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.

    Art. 2.

    Finalita' della cooperazione

    ...

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