LEGGE 6 giugno 1939, n. 1320 - Esecutorieta' della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939

Coming into Force01 Ottobre 1939
Published date16 Settembre 1939
Enactment Date06 Giugno 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/09/16/039U1320/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.217 del 16-09-1939
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939.

Art 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui alla Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Rossoni - Alfieri - Guarneri

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino

Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino

Sua Maesta' il Re d'Italia, Imperatore di Etiopia, e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto l'opportunita' di sottoporre a revisione le disposizioni della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 e modificata con varie convenzioni addizionali, al fine di meglio soddisfare alcune esigenze rivelatesi con il decorso del tempo;

Desiderando altresi' riaffermare i vincoli di amicizia che sono sempre esistiti e sempre esisteranno fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, sulla base della comunanza di stirpe e di ideali dei due popoli e di sentimenti di reciproca fiducia;

Hanno risoluto di stipulare una nuova Convenzione di amicizia e buon vicinato e a tale effetto hanno nominato loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Sua Eccellenza il Conte Galeazzo Ciano, Ministro per gli affari esteri;

La Serenissima Repubblica di San Marino:

Sua Eccellenza il Nobile Giuliano Gozi, Segretario di Stato per gli affari esteri;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni.

Capo I Disposizioni generali
Art 1

Le relazioni fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di mutua amicizia e di buon vicinato.

La Repubblica di San Marino, nella certezza che non le verra' mai meno l'amicizia protettrice di Sua Maesta' il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima liberta' e indipendenza, dichiara che non accettera' quella di nessun'altra potenza.

Art 2

Le due Parti contraenti, constatando che il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia e quello della Repubblica di San Marino, per la possibilita' di diretti rapporti fra di essi, non hanno finora sentito la necessita' di istituire, l'uno presso l'altro una rappresentanza diplomatica, si riservano tuttavia di provvedervi quando, di comune accordo, ravvisassero tale necessita'.

La situazione dei rappresentanti diplomatici, qualora siano nominati, e dei rappresentanti consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sara' regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potra', a condizione di reciprocita', essere meno favorevole di quella dei rappresentanti consolari e diplomatici della nazione piu' favorita.

Art 3

Nel territorio dei terzi Stati, presso i quali la Repubblica di San Marino non abbia istituito o non istituisca una propria rappresentanza diplomatica, e fuori della circoscrizione delle rappresentanze consolari della Repubblica, le autorita' consolari italiane concederanno la loro assistenza ai cittadini sammarinesi che la richiedano.

Art 4

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parita' di condizioni con i nazionali.

Capo II Dell'assistenza giudiziaria in materia civile.
Art 5

Le decisioni, in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorita' giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorita' della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nel Paese nel quale e' stata emanata;

  2. che la decisione non sia in contraddizione con altra gia' pronunciata, sulla stessa controversia, da un'autorita' giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione viene invocata;

  3. che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa viene invocata, un giudizio per la stessa controversia;

  4. che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale viene invocata.

Art 6

Le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorita' giurisdizionali di uno dei due Stati, in materia civile, commerciale ed amministrativa, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare, o per l'iscrizione di ipoteca o per la trascrizione, nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

L'esecutorieta' puo' essere dichiarata soltanto se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 5 e se si tratta di decisione o di provvedimento esecutorio secondo la legge dello Stato dal quale dipende l'autorita' che lo ha emanato.

L'esecutorieta' e' dichiarata, su istanza della parte interessata, con decreto pronunciato senza contradditorio, nel Regno, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione, e, nella Repubblica, dal commissario della legge.

Contro il decreto che pronuncia sulla domanda di dichiarazione di esecutorieta' e' ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto stesso, rispettivamente alla corte di appello o al giudice di appello.

Contro la decisione della corte di appello o del giudice di appello non e' ammesso alcun ulteriore gravame.

Art 7

La parte, che invoca l'autorita' della decisione, o che chiede la dichiarazione di esecutorieta' della decisione o del provvedimento, ne deve presentare un esemplare, spedito in forma autentica.

L'autenticita' della spedizione, come pure il concorso della condizione preveduta dal n. 1° dell'art. 5, risultano da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento:

  1. se si tratta di decisione dell'autorita' giudiziaria italiana dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione la decisione o il provvedimento e' stato emanato;

  2. se si tratta di decisioni o provvedimenti di altre autorita' giurisdizionali italiane, dall'autorita' stessa, o, qualora questa sia organo collegiale, dal suo presidente;

  3. se si tratta di decisioni o provvedimenti di autorita' giurisdizionale sammarinese, dal Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica.

Art 8

Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche alle sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e ivi dichiarate esecutive dalla competente autorita' giurisdizionale.

Art 9

Gli atti autentici, che hanno valore di titolo esecutivo in uno dei due Stati, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

L'esecutorieta' e' concessa se l'atto riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticita' nello Stato dove e' stato ricevuto, se e' esecutorio in base alla legge dello Stato stesso, e se le disposizioni della cui esecuzione si tratta non sono contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo.

Per la dichiarazione di esecutorieta' si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 6, sostituiti, per gli atti che devono avere esecuzione in Italia, il presidente del tribunale al presidente della corte di appello e il tribunale alla corte di appello.

Art 10

La notificazione di atti di procedura relativi a giudizi civili o commerciali vertenti in uno dei due Stati sara' eseguita, nel territorio dell'altro Stato, dall'autorita' competente in base alla legge dello Stato stesso, su richiesta della parte interessata o dell'autorita' giurisdizionale avanti alla quale pende il giudizio.

Le autorita' giurisdizionali di ciascuno dei due Stati potranno...

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