LEGGE 5 marzo 2024, n. 22 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. (24G00038)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e durata della Commissione

  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza, l'efficacia e la resilienza, anche al fine di fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di analoga portata e gravita'.

  2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura.

  3. La Commissione, entro il termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle attivita' di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresi' alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'.

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

    il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - Il testo dell'articolo 82 della Costituzione e' il

    seguente:

    Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su

    materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i

    propri componenti una commissione formata in modo da

    rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione

    di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli

    stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita'

    giudiziaria

    .

    Art. 2

    Composizione della Commissione

  4. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

    I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta.

  5. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

  6. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti

    e' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.

  7. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 3.

  8. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

    Art. 3

    Compiti della Commissione

  9. La Commissione ha il compito di:

    a) svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestivita' e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire e ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2

    b) esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione

    c) accertare le ragioni del mancato aggiornamento del Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale

    (cosiddetto «piano pandemico») redatto nel 2006

    d) accertare i motivi della mancata attivazione del Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale allora vigente ne' a fronte dell'emanazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad un'eventuale emergenza pandemica ne' successivamente alla dichiarazione di emergenza internazionale di sanita' pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020 e alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020

    e) accertare le ragioni per cui il Piano...

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