LEGGE 4 gennaio 1951, n. 13 - Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero

Coming into Force31 Gennaio 1951
End of Effective Date04 Marzo 1967
Enactment Date04 Gennaio 1951
Published date30 Gennaio 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/01/30/051U0013/CONSOLIDATED/19670218
Official Gazette PublicationGU n.24 del 30-01-1951
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria percepiscono:

  1. lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

  2. l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;

  3. le indennita' eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18

Art 2.

I provvedimenti di istituzione, soppressione o variazione di sedi delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di prima categoria sono adottati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro previo parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, sono determinati per ciascuna Rappresentanza diplomatica e per ciascun Ufficio consolare di prima categoria, i posti ai quali gli assegni di sede sono stabiliti Per i posti del personale degli Uffici commerciali all'estero i relativi decreti sono emanati anche di concerto col Ministro per il commercio con l'estero.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18

Art 3.

Gli assegni di sede sono costituiti:

  1. dagli assegni base indicati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro

  2. dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, determinate secondo coefficienti da fissarsi entro i limiti delle somme iscritte in bilancio con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 24. In via, eccezionale e sempre che ricorrano esigenze particolari possono essere determinati coefficienti diversi per i singoli posti di una stessa sede.

Con la stessa procedura ed entro i medesimi limiti possono essere apportate ai coefficienti di maggiorazione o di riduzione le variazioni che si rendano necessarie in seguito a sopravvenuti mutamenti nelle situazioni economiche e monetarie locali di ogni singola sede.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18

Art 4.

Gli assegni di cui all'unita tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, competono ai coniugati purche' non separati legalmente, ed a coloro che abbiano solo figli a carico.

Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugati non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle (disposizioni di cui al presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'.

Ai Vedovi che abbiano una o piu' figlie nubili maggiorenni con essi conviventi' ed a carico, e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per gli ammogliati senza figli.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18

Art 5.

Ai fini della presente legge si intende per "assegno di sede" quello stabilito dalla lettera b) dell'art. 1 comprensivo degli eventuali aumenti o riduzioni in relazione alle singole sedi, e per "assegno personale" quello risultante dal cumulo dell'assegno di sede con la maggiorazioni eventualmente dovuta in dipendenza della situazione, di famiglia, ai sensi del precedente articolo.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18

Art 6.

Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, nelle misure indicate in lire italiane nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute nella presente legge, sono pagati in valuta locale secondo un rapporto fisso di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello del tesoro.

Eccezionalmente, in caso di particolari esigenze, il pagamento puo' essere effettuato in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione e' oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18

Art 7.

Salvo quanto e' disposto dalla presente legge nei riguardi del trattamento di reggenza di un ufficio, spetta a ciascuno l'assegno del posto al quale e' destinato, anche quando vi siano o si rendano vacanti altri posti superiori nella stessa sede.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18

Art 8.

L'assegno personale compete dal giorno di assunzione di funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno stesso in cui il funzionario od impiegato di ruolo lascia l'ufficio.

Tuttavia, quando esigenze di passaggio di consegne rendano indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante al funzionario cessante e' corrisposto l'assegno di sede in godimento ridotto del venti per conto, oltre l'eventuale maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia, per un periodo non eccedente i cinque giorni.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18

Art 9.

Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario, l'intero assegno personale se peraltro, sussista il diritto per ragioni di cumolo ad un congedo ordinario superiore ad un mese, l'assegno personale compete nella misura a intera per i primi due mesi, e ridotto ad un terzo per l'ulteriore periodo, sempre che sia compreso nel limite del congedo ordinario spettante.

A coloro che vengano a trascorrere il congedo ordinario in Italia, oltre al trattamento di cui al precedente comma, viene corrisposto l'intero assegno personale anche per i giorni strettamente assegnati per il viaggio di andata e ritorno, stabiliti per le varie sedi, con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Il godimento dell'assegno per i giorni di viaggio; consentito una volta l'anno, qualunque sia la durata del congedo stesso.

Qualora l'assenza, dalla sede si prolunghi oltre la durata del congedo ordinario cessa la corresponsione dell'assegno personale.

Ai fini del trattamento di cui ai uomini precedenti, il periodo di tempo previsto per il viaggio e ridotto della meta' qualora il funzionario od impiegato di ruolo sia chiamato a prestare servizio al Ministero ovverosia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato a disposizione, in aspettativa od a riposo.

Nei casi di congedo ordinario fruiti prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio a all'estero non compete l'assegno, ne' durante il periodo di congedo, ne' per i giorni di viaggio.

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18

Art 10.

A coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia o che vi siano trattenuti durante o allo scadere del congedo ordinario, e' conservato, in relazione al periodo in cui tale servizio e' prestato, l'intero assegno personale per i primi dieci giorni, ridotto alla meta' per un periodo successivo che non puo' in ogni caso superare i 50 giorni. Compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e l'assegno personale intero per i giorni di viaggio stabiliti a norma dell'art. 9.

Nei casi di comando temporaneo da una ad altra sede all'estero, esclusi i casi di reggenza, compete un' trattamento economico pari all'assegno della sede di provenienza integrato dell'eventuale differenza tra lo assegno stesso e quello del posto effettivamente occupato. Per i primi trenta giorni e' corrisposto inoltre il normale trattamento di missione.

Il periodo di tempo trascorso fuori sede per ragioni di servizio da determinarsi mediante verbali, non e' calcolato nel computo della durata del congedo ordinario spettante a termini delle disposizioni in vigore.

Art 10.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18

Art 11.

Durante l'assenza dalla propria sede, il titolare di un ufficio all'estero, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale, o la ineta' di esso e' tenuto a sostenere tutte le spese poste dalle vigenti disposizioni a suo carico come se egli fosse in sede.

Nel periodo in cui il titolare in congedo ordinario percepisce soltanto un terzo dell'assegno personale tali spese sono ripartite fra il titolare ed il reggente, in ragione della meta' per ciascuno.

Le spese stesse sono, invece, a carico del reggente quando il titolare cessi, per qualsiasi ragione, dal godimento totale dell'assegno.

Art 11.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18

Art 12.

Agli incaricati d'affari muniti di lettere credenziali e agli altri funzionari di ruolo di gruppo A, incaricati della reggenza di uffici consolari e che non godano di assegno proprio, e'...

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