LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2012, n. 18 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'articolo 14 (Costituzione della societa' 'Patrimonio del Trentino s.p.a.') della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitivita' del Trentino).

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 32/I-II del 7 agosto 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1. All'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nel comma 7 dopo le parole: 'a spese dello sponsor' sono inserite le seguenti: 'per importi superiori a 40.000 euro';

  2. dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

    '7-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori su beni culturali si applica l'articolo 58.14.1.'

    Art. 2

    Modificazione dell'articolo 1-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1-ter della legge provinciale sui lavori pubblici sono inseriti i seguenti:

    '5-bis. I 'lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonche' tecnologico' previsti dagli articoli 21, comma 1, e 58.22, comma 3, le opere e i lavori di 'particolare rilevanza tecnica o amministrativa' previsti dall'articolo 24, comma 2, i 'lavori di particolare complessita' tecnica' previsti dall'articolo 24, comma 7, i 'lavori complessi' previsti dall'articolo 26, comma 1, i 'lavori di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale' previsti dall'articolo 34, comma 5, l'opera 'di notevole complessita' sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale' prevista dall'articolo 50-quinquies, comma 1, e gli 'interventi di particolare complessita' o specificita'' previsti dall'articolo 58.17, comma 1, sono le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

  3. utilizzo di materiali e componenti innovativi;

  4. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

  5. esecuzione in luoghi che presentano difficolta' logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

  6. complessita' di funzionamento d'uso o necessita' di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita';

  7. esecuzione in ambienti aggressivi;

  8. necessita' di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

  9. particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi.

    5-ter. I 'progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralita' di competenze specialistiche' previsti dall'articolo 20, comma 3, sono i progetti elaborati in forma completa e dettagliata in tutte le loro parti, architettonica, strutturale e impiantistica.'

    Art. 3

    Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici 1. All'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

  10. dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

    '3-bis. Per favorire l'accesso agli appalti di lavori pubblici delle piccole e medie imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividono l'opera in lotti funzionali.';

  11. dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

    '6-bis. Gli importi di questa legge devono intendersi al netto di oneri fiscali.'

    Art. 4

    Modificazione dell'articolo 3-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1. Nel comma 2 dell'articolo 3-bis della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: 'Per la predisposizione del documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14 e' sono soppresse.

    Art. 5

    Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1. Nel comma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: 'e 13' sono sostituite dalle seguenti: ', 13, 14, comma 3-bis, 20, commi 6 e 7, e 30, comma 3-bis,'.

    Art. 6

    Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1. All'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

  12. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    '1. La programmazione costituisce il metodo per realizzare i lavori pubblici, in modo da garantire coordinamento, trasparenza e pubblicita' nelle scelte delle amministrazioni indicate dall'articolo 2, comma 1.';

  13. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    '1-bis. Negli strumenti di programmazione le amministrazioni aggiudicatrici individuano prioritariamente quali opere pubbliche sono finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.';

  14. alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: 'e in base a quanto stabilito dall'articolo 6-bis';

  15. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    '3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, va predisposto:

  16. il documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14 per inserire nuove opere di importo presunto non inferiore a 1 milione di curo negli strumenti di programmazione o nel caso di esecuzione dell'opera mediante la concessione di lavori pubblici;

  17. lo studio di fattibilita' previsto dall'articolo 50-quater, comma 1-bis, nel caso di esecuzione dell'opera mediante la finanza di progetto.'

    Art. 7

    Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge provinciale sui lavori pubblici 1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici e' inserito il seguente:

    'Art. 6-bis. (Concertazione dei lavori pubblici con i cittadini) - 1. Per le opere della Provincia, degli enti strumentali e del piano delle opere di edilizia universitaria finanziate dalla Provincia d'importo superiore al quadruplo della soglia comunitaria, nonche' per le opere delle comunita' e dei comuni di importo superiore alla soglia comunitaria, il documento preliminare di progettazione o, ove necessario al fine dell'inserimento negli strumenti di programmazione, il progetto preliminare, e' sottoposto alla procedura di concertazione prevista da questo articolo, in modo da favorire la condivisione delle opere e la loro rapida realizzazione attraverso la partecipazione dei cittadini.

    1. La procedura di concertazione con i cittadini ai fini della programmazione dei lavori pubblici e' realizzata con le seguenti modalita':

  18. l'amministrazione procedente deposita presso la propria sede la proposta di documento preliminare di progettazione o la proposta di progetto preliminare, ove necessario al fine dell'inserimento negli strumenti di programmazione, e ne da' pubblico avviso;

  19. il responsabile del procedimento ha il compito di promuovere la partecipazione degli interessati fornendo documentazione, informazioni e copie anche in forma digitale, della proposta di documento preliminare di progettazione o della proposta del progetto preliminare, e di raccogliere le relative osservazioni, suggerimenti e proposte, rendendoli disponibili a chiunque con le medesime modalita';

  20. l'amministrazione procedente indice una conferenza pubblica d'informazione, aperta a tutti i residenti e ai portatori d'interessi collettivi, dove viene illustrata l'opera; la conferenza deve essere convocata entro quindici giorni dall'avviso previsto dalla lettera

    a);

  21. i residenti, singoli o associati, o i portatori d'interessi collettivi, entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza pubblica d'informazione, possono depositare presso l'amministrazione procedente osservazioni, suggerimenti e proposte scritti;

  22. l'amministrazione procedente motiva le decisioni conclusive assunte in relazione all'opera pubblica.

    1. Per le opere di competenza della Provincia i comuni interessati possono presentare osservazioni e proposte e partecipare come osservatori alla stesura del progetto preliminare, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione e nel rispetto delle funzioni e delle responsabilita' dell'amministrazione.

    2. La procedura di concertazione non si applica per la programmazione delle opere di manutenzione.

    3. Nel caso di opere da inserire in piani o programmi soggetti a valutazione strategica ambientale (VAS) ai sensi della normativa provinciale vigente, la procedura di concertazione e' svolta contestualmente alla fase di pubblicita' prevista dalla citata normativa, secondo la disciplina stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

    4. In prima applicazione questo articolo si applica anche alle opere gia' inserite negli strumenti di programmazione per le quali alla data di entrata in vigore di questo articolo si verifichi uno dei seguenti casi:

  23. non sia stato approvato il progetto preliminare;

  24. non sia stata avviata la procedura di affidamento ai sensi del capo VII.'

    Art. 8

    Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1. All'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

  25. alla fine del comma 1 sono inserite le parole: 'e, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, agli incarichi di progettazione e di altre attivita' tecniche';

  26. nel comma 3 dopo le parole: 'affidamento lavori' sono inserite le seguenti: 'e incarichi';

  27. nel comma 4 le parole: 'nella relazione tecnica del progetto e negli atti che dispongono la definizione o il concordamento di nuovi prezzi' sono soppresse.

    Art. 9

    Modificazione dell'articolo 13-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 13-bis della legge provinciale sui lavori pubblici sono abrogate.

    Art. 10

    Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici 1. All'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

  28. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    '1-bis. Il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia dell'opera e alla procedura necessaria per la sua approvazione, puo' decidere di omettere uno dei primi due livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti:

  29. la qualita' dell'opera e la sua rispondenza alle esigenze da...

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