LEGGE 31 agosto 2022, n. 130 - Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

Coming into Force16 Settembre 2022
Enactment Date31 Agosto 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/09/01/22G00141/CONSOLIDATED/20220921
Published date01 Settembre 2022
Official Gazette PublicationGU n.204 del 01-09-2022
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

    2. dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

      Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). - 1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

      2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater.

      3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado

      ;

    3. all'articolo 2, comma 4, le parole: «quattro giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati o giudici tributari»;

    4. all'articolo 3:

      1) le parole: «tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari» e «tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari»;

      2) le parole: «tabelle E ed F», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni contenute nell'articolo 11»;

    5. l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

      Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado). - 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento.

      2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.

      3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.

      4. La prova orale verte su:

      a) diritto tributario e diritto processuale tributario;

      b) diritto civile e diritto processuale civile;

      c) diritto penale;

      d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

      e) diritto commerciale e fallimentare;

      f) diritto dell'Unione europea;

      g) diritto internazionale pubblico e privato;

      h) contabilita' aziendale e bilancio;

      i) elementi di informatica giuridica;

      l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

      5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".

      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

      7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego

      ;

    6. dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

      Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami). - 1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. E' necessaria, altresi', la sussistenza dei seguenti requisiti:

      a) essere cittadini italiani;

      b) avere l'esercizio dei diritti civili;

      c) essere di condotta incensurabile;

      d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

      Art. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta). - 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o piu' sedi stabilite con il decreto con il quale e' bandito.

      2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.

      3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

      4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

      5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo e' aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalita', sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.

      Art. 4-quater (Commissione di concorso). - 1. La commissione di concorso e' nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

      2. La commissione di concorso e' composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra...

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