LEGGE 29 marzo 2021, n. 49 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. (21G00059)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

    1. Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997

    2. Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

    Art. 3

    Copertura finanziaria

  3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 3 del medesimo Protocollo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4

    Entrata in vigore

  5. La presente legge entra in vigore il giorno...

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