LEGGE 28 maggio 2021, n. 76 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00086)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 maggio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Speranza, Ministro della salute

Cartabia, Ministro della giustizia

Brunetta, Ministro per la pubblica

amministrazione

Orlando, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Avvertenza:

Il decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.

79 del 1º aprile 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 51.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1°

APRILE 2021, N. 44

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»

al comma 3, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,»

al comma 5, alinea, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, del presente decreto»

al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020».

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

Art. 1-bis (Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice). - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalita' e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19

.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «. La predetta deroga e' consentita solo in casi» sono sostituite dalle seguenti: «, tranne che in casi»

al comma 3, le parole: «dal decreto del Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «pubblicate sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicate nel sito internet istituzionale».

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

Art. 3-bis (Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravita', della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonche' della scarsita' delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza

.

All'articolo 4:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,» e le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» sono sostituite dalle seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e, al secondo periodo, le parole:

prestazioni lavorative rese dai soggetti

sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni lavorative dei soggetti»

al comma 3, secondo periodo, le parole: «sociosanitarie, socio-assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «sociosanitarie e socio-assistenziali», le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» sono sostituite dalle seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e dopo le parole: «nel cui territorio operano» sono aggiunte le seguenti: «i medesimi dipendenti»

al comma 5, le parole: «l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione» sono sostituite dalle seguenti: «l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione»

al comma 6, dopo le parole: «Decorsi i termini» sono inserite le seguenti: «per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale»

al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6» il segno d'interpunzione: «, » e' soppresso

al comma 8, secondo periodo, le parole: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non e' dovuta la retribuzione, altro compenso» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro...

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