LEGGE 28 febbraio 2024, n. 24 - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. (24G00039)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attivita' agricole nonche' dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonche' le societa' cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o piu' delle seguenti attivita':
-
manutenzione del territorio attraverso attivita' di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche' cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi
-
custodia della biodiversita' rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali locali
-
allevamento di razze animali e coltivazione di varieta' vegetali locali
-
conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali
-
contrasto all'abbandono delle attivita' agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo
-
contrasto alla perdita di biodiversita' attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.
Note all'art. 2:
- La legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante:
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare
, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n.
288.
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile, approvato
con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, edizione
straordinaria, e' il seguente:
Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le...
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