LEGGE 26 luglio 1939, n. 1336 - Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco

Coming into Force05 Ottobre 1939
Enactment Date26 Luglio 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/09/20/039U1336/CONSOLIDATED/20091214
Published date20 Settembre 1939
Official Gazette PublicationGU n.220 del 20-09-1939
Capo I Disposizioni generali.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

I rapporti tra i proprietari di edifici o parte di edifici adibiti a teatro e i titolari del diritto di palco nei teatri medesimi sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

Art 2.

Il diritto di palco consiste nella facolta' di godere e di disporre del palco medesimo, in modo esclusivo, facendone uso conforme allo scopo al quale il teatro e' destinato.

L'estensione e le modalita' dell'uso sono determinate dal titolo e, in mancanza del titolo dalle consuetudini teatrali.

Il diritto di palco non comprende, salvo titolo contrario, alcuna quota di comproprieta' sulla sala, sul palcoscenico e sulle parti dell'edificio indicate negli articoli 3 e 4 della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 8.

Art 3.

Il titolare del diritto di palco non ha alcuna ingerenza nella manutenzione del teatro e nell'amministrazione dell'azienda teatrale.

Spetta unicamente al proprietario o gestore del teatro di predisporre e organizzare i pubblici spettacoli; il titolare del diritto di palco non puo' richiederne, ne' darne, a proprio spese, salvo patto contrario.

Art 4.

Le spese necessarie per la conservazione dei palchi sono sostenute dai rispettivi titolari e qualora questi non vi provvedono possono essere sostenute dal proprietario del teatro salvo a questo il, diritto di rivalsa.

Il titolare del diritto di palco puo' liberarsi dall'obbligo di sostenere le spese su accennate con l'abbandono del suo diritto.

Rientrano fra le spese di cui sopra i contributi per l'assicurazione dell'edificio destinato a teatro contro i rischi cui puo' essere esposto a causa d'incendio, salve le convenzioni particolari riferibili ai singoli palchi.

I titolari del diritto di palco non possono apportare nel palco stesso modificazioni che siano in contrasto con le esigenze architettoniche ed estetiche del teatro e devono richiedere in ogni caso il preventivo consenso del proprietario del teatro.

Art 5.

Il proprietario dell'edificio destinato a teatro non puo' eseguire innovazioni dirette all'uso piu' comodo e redditizio del teatro senza l'autorizzazione del Ministro per la cultura popolare ed, ove occorra, l'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 158 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con il R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62.

Qualora il teatro appartenga a piu' proprietari la facolta' di innovazione spetta alla maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote e contro le deliberazioni della maggioranza e' dato ricorso al Ministro per la cultura popolare, la cui decisione e' definitiva.

In ogni caso i titolari del diritto di palco sono tenuti a concorrere alla spesa occorrente per le innovazioni secondo le norme degli articoli seguenti.

Art 6.

Sono a carico dei rispettivi titolari le spese incontrate per uniformare i palchi e i relativi arredamenti alle nuove condizioni estetiche del teatro. L'ammontare complessivo della spesa col progetto di ripartizione tra i diversi obbligati dev'essere comunicato agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prima dell'inizio dei lavori.

Entro trenta giorni da tale comunicazione gli intimati qualora non sia raggiunto l'accordo in via amministrativa davanti al Ministero della cultura popolare, sia per l'ammontare della spesa nel suo complesso, sia per la quota a loro carico, potranno adire l'autorita' giudiziaria.

Nel caso di piu' opposizioni, queste sono riunite e decise con unica sentenza.

Ne' l'azione giudiziaria, ne' il ricorso in via amministrativa sospendono l'esecuzione dei lavori.

Art 7.

I titoli del diritto di palco che non intendono concorrere nelle spese di cui all'articolo precedente sono tenuti a cedere il loro diritto al proprietario del teatro che ne faccia richiesta, dietro corrispettivo che sara' determinato coi criteri fissati nei successivi articoli 16 e 17.

Art 8.

Le spese di cui all'articolo 6...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT