LEGGE 25 marzo 2024, n. 47 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto». (24G00064)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta 1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilita' istituzionali in merito alla gestione della comunita' medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 82 della Costituzione e' il seguente: «Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria». Art. 2 Compiti della Commissione 1. La Commissione esamina la gestione della comunita' «Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorita' competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunita' «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno della comunita' «Il Forteto». 2. Al fine di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei principi di tutela delle vittime di illegalita' nonche' di evitare che quanto accaduto nella comunita' «Il Forteto» possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine: a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunita' alloggio presenti sul territorio nazionale b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilita' e negligenze in capo ad essi, alle modalita' con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori c) all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunita' e della soggiogazione psicologica. Art. 3 Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei...

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