LEGGE 25 marzo 2024, n. 38 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. (24G00055)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 marzo 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2024. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. xxx. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7 All'articolo 1: al comma 2, le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23» al comma 3, lettera a), le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23» dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali e' differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo». Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis (Disposizioni per assicurare la funzionalita' delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali). - 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: "funzionari statali" sono inserite le seguenti: "in servizio o a riposo". Art. 1-ter (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024). - 1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalita' previste dal presente articolo. 2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio. 3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione...

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