LEGGE 22 luglio 1939, n. 1240 - Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale

Coming into Force01 Luglio 1939
Published date02 Settembre 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/09/02/039U1240/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date22 Luglio 1939
Official Gazette PublicationGU n.205 del 02-09-1939
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

E' istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo:

  1. di eseguire e controllare il restauro delle opere di antichita' e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne ed unificare i metodi;

  2. di studiare i mezzi tecnici per la migliore consolazione del patrimonio storico-artistico nazionale;

  3. di esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichita' e d'arte;

  4. d'impartire l'insegnamento del restauro.

Art 2.

L'Istituto esplica la sua attivita', in materia di restauro, anche per opere di proprieta' non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale.

Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici ai termini del Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

Art 3.

Per il conseguimento dei suoi fini, l'Istituto e' dotato di:

1) un laboratorio di restauro;

2) un gabinetto di fisica e radiografia;

3) un gabinetto di chimica;

4) un gabinetto fotografico;

5) un archivio per la documentazione dei restauri;

6) una biblioteca.

Art 3.

((Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto e' dotato di:

1) un gabinetto di chimica;

2) un gabinetto di fisica;

3) un gabinetto di microbiologia;

4) un gabinetto di tecnologia;

5) un gabinetto fotografico;

6) un gabinetto radiografico;

7) un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche;

8) una attrezzatura scolastica per l'insegnamento del restauro;

9) un archivio per la documentazione dei restauri;

10) un archivio amministrativo;

11) una segreteria;

12) un ufficio amministrativo.

L'Istituto pubblica in un proprio bollettino periodico i risultati delle sue attivita')).

Art 4.

La direzione e l'amministrazione dell'Istituto sono affidate rispettivamente ad un soprintendente di 2ª classe ai monumenti, gallerie, scavi e antichita' e ad un funzionario dell'Amministrazione dell'educazione nazionale di gruppo A e di grado non superiore al 9°.

Art 5.

Per la parte tecnica e didattica e' costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico, composto del direttore che ne fa parte di diritto e di quattro membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai, fini dell'Istituto.

Il Consiglio tecnico e' presieduto da uno dei membri espressamente designato dal Ministro.

Il direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attivita' dell'Istituto e gli sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno.

Art 5.

((Per la parte tecnica e didattica e' costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico composto del direttore dell'Istituto, che ne fa parte di diritto, e di cinque membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai fini dell'Istituto.

Il Consiglio tecnico e' presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attivita', dell'Istituto e gli sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno)).

Art 6.

Il Consiglio tecnico e' convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

Fatta eccezione per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art 6.

((II Consiglio tecnico e' convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

Fatta eccezione per il presidente e per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati)).

Art 7.

Le spese di restauro delle opere di proprieta' dello Stato e di quelle al cui restauro provvede lo Stato stesso graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del...

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