LEGGE 21 gennaio 2016, n. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 22. (16R00139)

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 29 gennaio 2016) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 22 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22, e' aggiunto il seguente periodo: «La BBR ha come obiettivo la ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettivita' in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche nell'ambito della sperimentazione clinica di farmaci, o la ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica, sempre che la disponibilita' di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi, da svolgersi con il consenso dell'interessato salvo che nei casi di indagini statistiche o di ricerca scientifica previsti dalla legge o negli altri casi di cui al paragrafo 8.1 dell'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 dell'11 dicembre 2014.». 2. Alla fine del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n....

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