LEGGE 21 aprile 2021, n. 57 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. (21G00067)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

    Art. 3

    Copertura finanziaria

  3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  5. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

    Art. 4

    Entrata in vigore

  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 21 aprile 2021

    MATTARELLA

    Draghi, Presidente del Consiglio dei

    ministri

    Di Maio, Ministro degli affari esteri

    e della cooperazione internazionale

    Visto, il Guardasigilli: Cartabia

    ACCORDO

    TRA

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    E

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

    SULLA COOPERAZIONE

    IN MATERIA DI SICUREZZA

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»

Consapevoli delle conseguenze negative che la criminalita' nelle sue varie forme ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini

Riconoscendo l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le forze di polizia di entrambi gli Stati nella lotta alla criminalita' organizzata transnazionale e al terrorismo

Richiamando la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), cosi' come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), il «Piano Globale d'Azione» (New York, 23 febbraio 1990), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale e i relativi Protocolli aggiuntivi contro il «Traffico Illecito di Migranti via Terra, Mare e Aria» e per «Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare di Donne e Bambini», firmati a Palermo dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica di Argentina il 12 dicembre 2000, il «Protocollo contro la Produzione e il Traffico illecito di Armi da Fuoco, loro Parti e Componenti e Munizioni», firmato dalla Repubblica Italiana il 14 novembre 2001 e dalla Repubblica Argentina il 7 ottobre 2002, nonche' la Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione ed anche le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, alle quali la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina hanno aderito

Considerati l'«Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita' organizzata», firmato, a Roma, il 6...

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