LEGGE 21 agosto 1939, n. 1241 - Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige

Coming into Force02 Settembre 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/09/02/039U1241/CONSOLIDATED/20101215
Published date02 Settembre 1939
Enactment Date21 Agosto 1939
Official Gazette PublicationGU n.205 del 02-09-1939
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art 1.

Le persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei comuni dell'Alto Adige, anche se residenti altrove, le quali hanno acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del Trattato di San Germano, annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322, e delle norme emanate in esecuzione del Trattato stesso, che intendano trasferirsi in Germania ed acquistare la cittadinanza germanica, devono dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana prima del trasferimento.

La presente disposizione si applica, altresi', ai discendenti, cittadini italiani, delle persone indicate nel comma precedente.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, n. 212

Art 2.

La dichiarazione di rinunzia e' presentata al prefetto della Provincia, alla quale appartiene il Comune nel cui elenco dei cittadini italiani l'interessato o il suo ascendente e' stato iscritto a norma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dell'art. 14 del decreto presidenziale 1° febbraio 1922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1922, n. 37.

Il prefetto, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, rilascia all'interessato la dichiarazione di presa d'atto della rinuncia e, avuta comunicazione della concessione della cittadinanza germanica, dispone per la cancellazione dell'interessato dagli elenchi e dai registri di cittadinanza italiana.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, n. 212

Art 3.

Qualora la cittadinanza italiana fosse stata conseguita per decreto Reale, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, la dichiarazione di rinuncia e' presentata al Ministro per l'interno, il quale provvede analogamente a quanto e' disposto nel secondo comma dell'art. 2.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, n. 212

Art 4.

Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del...

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