LEGGE 19 novembre 2021, n. 216 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011

Coming into Force22 Dicembre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/12/21/21G00239/ORIGINAL
Enactment Date19 Novembre 2021
Published date21 Dicembre 2021
Official Gazette PublicationGU n.302 del 21-12-2021
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo18 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Clausole finanziarie

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Agli eventuali oneri relativi all'art. 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art 5.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 novembre 2021 MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Accordo

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,

SCIENTIFICA E TECNICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, da un lato;

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, dall'altro;

qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,

Desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventu' e dello Sport, nonche' dell'Informazione,

Hanno convenuto quanto segue:

Art 1

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonche' dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

Art 2

Ciascuna delle Parti...

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