LEGGE 19 novembre 2021, n. 219 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

Coming into Force23 Dicembre 2021
Enactment Date19 Novembre 2021
Published date22 Dicembre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/12/22/21G00242/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.303 del 22-12-2021
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 novembre 2021 MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Accordo

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI

Il Governo della Repubblica Italiana e Governo della Repubblica Tunisina, di seguito nominati "parti contraenti":

- Per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita').

- Per la Repubblica Tunisina, il Ministero del Trasporto (Direzione Generale dei Trasporti Terrestri),

desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Paesi e allo scopo di organizzare e facilitare il trasporto di persone e merci tra i due Paesi nonche' il transito sui rispettivi territori, sulla base dei reciproci vantaggi e mutui interessi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Campo di applicazione

  1. Il presente Accordo si applica ai trasporti su strada, eseguiti da trasportatori stabiliti sul territorio di una o dell'altra Parte Contraente e per mezzo di veicoli, come definiti all'articolo 2 del presente Accordo, immatricolati sul territorio di una o dell'altra Parte Contraente, in partenza dal territorio di una o dell'altra Parte Contraente o a destinazione del territorio di una o dell'altra Parte Contraente oppure in transito attraverso il territorio di una o dell'altra Parte Contraente.

  2. Il trasporto di persone tra i territori delle due Parti Contraenti, compreso quello di transito, e' effettuato in conformita' con la normativa vigente sull'ingresso e il soggiorno di persone nel territorio delle due parti Contraenti.

    Articolo 2 - Definizioni

    Ai sensi del presente Accordo si intende per:

    "Trasportatore": una persona fisica o giuridica, una associazione o un gruppo di persone senza personalita' giuridica, un organismo soggetto all'autorita' pubblica, il quale abbia personalita' giuridica propria o dipenda da un'autorita' avente tale personalita'

    - con o senza scopo di lucro

    - autorizzato dall'autorita' competente ad esercitare l'attivita' di trasporto di persone o merci su strada in ambito internazionale:

    1. in qualita' di operatore professionale il cui scopo sia l'attivita' di trasporto, in base ad una legislazione nazionale specifica relativa alla professione di trasportatore;

    2. in qualita' di operatore per conto proprio che eserciti l'attivita' di trasporto a titolo accessorio nell'ambito delle attivita' della sua impresa o della sua associazione.

      "Veicolo":

    3. autobus che, per il tipo di costruzione e l'equipaggiamento, e' atto a trasportare esclusivamente persone sedute, con un numero di posti superiore a nove, compreso il posto del conducente;

    4. veicolo a motore costruito o adibito esclusivamente

      - al trasporto di merci;

      - alla trazione di qualunque altro veicolo costruito o adibito esclusivamente al trasporto di merci;

    5. qualsiasi rimorchio o semi-rimorchio;

    6. qualsiasi combinazione possibile, in base alle leggi e ai regolamenti vigenti nei Paesi delle due Parti Contraenti, dei veicoli di cui ai punti a) e c) oppure b) e c).

      "Contingente": il numero di autorizzazioni scambiate annualmente tra le autorita' competenti delle due Parti Contraenti.

      "Trasporto": lo spostamento di un veicolo, a carico o a vuoto, anche se, per una parte del tragitto, il veicolo viaggia in treno o in nave.

      "Cabotaggio": il trasporto, sul territorio della Parte Contraente "Paese ospitante", in cui sono situati i punti di carico e scarico, da parte di un trasportatore stabilito sul territorio dell'altra Parte Contraente.

      "Territorio di una Parte Contraente": rispettivamente, il territorio della Tunisia e il territorio dell'Italia.

      "Paese di stabilimento": il territorio di una Parte Contraente in cui e' stabilito il trasportatore e in cui e' immatricolato il veicolo.

      "Paese ospitante": il territorio di una Parte Contraente in cui il veicolo circola senza esservi immatricolato e senza che il trasportatore vi sia stabilito.

      "Servizi regolari": servizi che assicurano il trasporto, con una data frequenza e secondo itinerari fissi, di persone che possono salire o...

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