LEGGE 18 maggio 2021, n. 78 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. (21G00088)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

    1. Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019

    2. Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

    Art. 3

    Copertura finanziaria

  3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 29.077 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7, 8 e 10 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2020, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 75.228 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4

    Clausola finanziaria

  5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

    Art. 5

    Entrata in vigore

  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 18 maggio 2021

    MATTARELLA

    Draghi, Presidente del Consiglio

    dei ministri

    Di Maio, Ministro degli affari

    esteri e della

    cooperazione internazionale

    Visto, il Guardasigilli: Cartabia

    TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA

    E LA REPUBBLICA DOMINICANA

    La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, di seguito denominate «le Parti»

    Riconoscendo il profondo interesse a combattere la criminalita' e l'impunita' nei loro rispettivi territori

    Desiderando rendere piu' efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di repressione della criminalita'

    Motivate dal desiderio di regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi del Diritto internazionale, nel rispetto della sovranita' nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte

    Hanno convenuto quanto segue:

    Art. 1.

    Obbligo di estradare

    Le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente in estradizione, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi nel territorio di una delle Parti, sia richiesta dall'altra Parte ai fini dell'esecuzione di una misura di restrizione o di privazione della liberta' personale nell'ambito di un procedimento penale e degli atti processuali successivi, o ai fini dell'imposizione o esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena privativa della liberta' personale.

    Art. 2.

    Reati che danno luogo all'estradizione

  7. L'estradizione e' concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena detentiva di durata minima non inferiore a un (1) anno.

  8. Quando l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva che rimane da eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno sei (6) mesi.

  9. Agli effetti del presente articolo, non rileva se la legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o i fatti costitutivi del reato per i quali e' richiesta l'estradizione con una denominazione diversa da quella dell'altra Parte.

  10. La Parte Richiesta puo' ugualmente concedere l'estradizione quando la richiesta si riferisce a piu' fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente, sia dalla legislazione della Parte Richiedente che da quella della Parte Richiesta, e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente articolo per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona.

  11. Inoltre danno luogo all'estradizione, in conformita' al presente Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte. Nel caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista dal presente Trattato.

    Art. 3.

    Cause obbligatorie di rifiuto dell'estradizione

    L'estradizione non e' concessa:

    1. se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dalla Parte Richiesta come reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici:

    2. l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia

      ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformita' ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte

      iii) altri reati che, in conformita' ai trattati o agli accordi multilaterali che vincolano le Parti, non possono essere considerati reati politici

    3. se vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalita', affiliazione od opinione politica

    4. se la condotta per la quale e' richiesta l'estradizione costituisce un reato esclusivamente militare

    5. se l'azione penale o la pena per la quale e' richiesta l'estradizione e' prescritta in conformita' alla legislazione della Parte Richiedente

    6. quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta

    7. se la persona richiesta e' stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che motivano la richiesta di estradizione

    8. quando la Parte Richiesta o la Parte Richiedente hanno concesso l'amnistia, l'indulto o qualsiasi altra forma di estinzione della pena per il reato per il quale si richiede l'estradizione

    9. se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione puo' compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, o se la richiesta contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte Richiesta, o con i trattati in vigore per le Parti in materia di Diritti Umani

    10. se alla persona richiesta in estradizione e' stato concesso, nei confronti della Parte Richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.

      Art. 4.

      Cause facoltative di rifiuto dell'estradizione

      L'estradizione puo' essere rifiutata:

    11. se la persona e' sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione

    12. se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova

    13. quando il reato per il quale e' richiesta l'estradizione e' stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal suo territorio.

      Art. 5.

      Estradizione di cittadini

      La cittadinanza della persona richiesta non puo' costituire motivo di rifiuto dell'estradizione.

      Art. 6.

      Principio di specialita'

  12. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della liberta' personale ne' punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'estradizione, ne' puo' essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che:

    1. abbia consentito espressamente, alla presenza di un difensore e di un interprete, ove necessario

    2. abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente

    3. non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la liberta' di farlo

    4. se la Parte Richiesta presta il suo consenso in conformita' alla legislazione nazionale. Il consenso puo' essere prestato quando il reato per il quale e' richiesta l'estensione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformita' al presente Trattato.

  13. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta e' stata estradata, questa e' perseguita e giudicata a condizione che il reato, nella sua nuova qualificazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT