LEGGE 15 luglio 2022, n. 99 - Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

Coming into Force27 Luglio 2022
Enactment Date15 Luglio 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/07/26/22G00108/ORIGINAL
Published date26 Luglio 2022
Official Gazette PublicationGU n.173 del 26-07-2022
Capo I Principi

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

  1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonche' dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensita' di conoscenza, per la competitivita' e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

  2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore.

Capo II Missione e criteri generali di organizzazione degli ITS Academy
Art 2.

Missione degli ITS Academy

  1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuita', l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

  2. Costituisce priorita' strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identita', dell'autenticazione, della sanita' e della giustizia, all'innovazione, alla competitivita' e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonche' alle infrastrutture per la mobilita' sostenibile.

Art 3.

Identita' degli ITS Academy

  1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto puo' essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano gia' presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

  2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo sono definiti:

    1. le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

    2. gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;

    3. i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

  3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, primo periodo, ciascun ITS Academy e' caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

  4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilita' e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attivita' artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

  5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, e' possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a piu' di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Art 4.

Regime giuridico degli ITS Academy

  1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalita' giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

  2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:

    1. almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;

    2. una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

    3. una o piu' imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

    4. un'universita', o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

  3. Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalita' di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura...

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