LEGGE 15 aprile 2024, n. 55 - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. (24G00072)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Definizione della professione di pedagogista

  1. Il pedagogista e' lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunita' in generale. L'attivita' professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.

  2. Il pedagogista e' un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione e' funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilita' e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista puo' svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attivita' di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonche' attivita' di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

  3. Il pedagogista svolge altresi' attivita' didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

  4. La professione di pedagogista puo' essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

    e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - Il testo del comma 595 dell'art. 1 della legge 27

    dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione

    dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio

    pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. e' il

    seguente:

    595. La qualifica di educatore professionale

    socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19 e ai sensi

    delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017,

    n. 65. La qualifica di pedagogista e' attribuita a seguito

    del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle

    classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione

    dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli

    adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze

    pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e

    della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento

    dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di

    laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei

    partecipanti con le modalita' stabilite dalle universita'

    interessate. La formazione universitaria dell'educatore

    professionale socio-pedagogico e del pedagogista e'

    funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilita'

    e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del

    livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per

    l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione

    2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui

    fini il pedagogista e' un professionista di livello

    apicale.

    .

    - La Raccomandazione del Consiglio 22 maggio 2017, n.

    2017/C189/03, sul quadro europeo delle qualifiche per

    l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione

    del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,

    sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per

    l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15

    giugno 2017, n. C 189.

    Art. 2

    Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di pedagogista

  5. Per esercitare la professione di pedagogista e' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

    a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50

    b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57

    c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85

    d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93

    e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

  6. Possono altresi' esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in universita' italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

  7. Per l'esercizio della professione di pedagogista e' necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, e' sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo e' svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.

  8. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e' inserito il seguente:

    1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista

    .

    Note all'art. 2:

    - Il decreto del Ministro dell'universita' e della

    ricerca 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme

    concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e'

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.

    - Il testo dell'art. 1 della legge 8 novembre 2021, n.

    163, recante «Disposizioni in materia di titoli

    universitari abilitanti.», pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276, come modificato

    dall'art. 2 della presente legge, e' il seguente:

    Art. 1 (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio

    delle professioni...

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