LEGGE 15 aprile 2021, n. 50 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00062)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
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Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Cartabia, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Avvertenza:
Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 62 del 13 marzo 2021.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 11.
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13
marzo 2021, n. 31
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020,».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
1-bis. Il presidente di ciascuna Corte d'appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal momento della» sono inserite le seguenti: «fine della» e le parole: «del quesito: trenta minuti» sono sostituite dalle seguenti: «del quesito, suddivisa in trenta minuti»
al comma 7, lettera a), primo periodo, le parole da: «tre tra le seguenti» fino a: «diritto ecclesiastico» sono sostituite dalle seguenti: «tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto...
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