LEGGE 15 aprile 2021, n. 50 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00062)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Avvertenza:

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -

n. 62 del 13 marzo 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 11.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13

marzo 2021, n. 31

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020,».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Il presidente di ciascuna Corte d'appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal momento della» sono inserite le seguenti: «fine della» e le parole: «del quesito: trenta minuti» sono sostituite dalle seguenti: «del quesito, suddivisa in trenta minuti»

al comma 7, lettera a), primo periodo, le parole da: «tre tra le seguenti» fino a: «diritto ecclesiastico» sono sostituite dalle seguenti: «tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto...

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