LEGGE 12 marzo 2024, n. 35 - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. (24G00051)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso. Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 marzo 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio EMENDAMENTO N. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 La Repubblica Italiana, da un lato, E Il Principato di Monaco, dall'altro, Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e considerando l'emergere di nuove forme di lavoro, Convengono le seguenti disposizioni: Articolo 1 Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 e' integrato con un capoverso f) del seguente tenore: «f) i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attivita' in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un...

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