LEGGE 1 dicembre 2016, n. 230 - Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilita' dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. (16G00245)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilita' dei piloti dei porti 1. L'articolo 89 del codice della navigazione e' abrogato. 2. L'articolo 93 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 93 (Responsabilita' del pilota). - Il pilota e' responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta. La responsabilita' del pilota e' comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilita' dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilita' del pilota per dolo o colpa grave». 3. L'articolo 94 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 94 (Assicurazione obbligatoria del pilota). - Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attivita' di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari...

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