LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 15 - Promozione della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 13 dicembre 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita', della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile nonche' alla prevenzione del crimine organizzato promuovendo appositi interventi attuati nell'ambito della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale).
Art. 2
Interventi 1. La Provincia interviene per prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio provinciale sul piano economico e sociale, per contrastare l'espansione e il radicamento della criminalita' organizzata nel territorio provinciale e per ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
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Gli interventi previsti dal comma 1 sono realizzati:
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mediante gli accordi di cui all'art. 6 della legge provinciale sulla polizia locale;
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mediante il finanziamento di progetti ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale sulla polizia locale.
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La Provincia inoltre promuove e stipula accordi di programma ed altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalita', anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
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rafforzare la prevenzione in relazione ad aree territoriali o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attivita' criminose di tipo organizzato;
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sostenere gli osservatori locali per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalita' collegati alla criminalita' organizzata nelle sue diverse articolazioni;
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favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza in provincia.
Art. 3
Rapporti con il volontariato e l'associazionismo 1. Per le finalita' di questa legge la Provincia promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi, dei servizi e delle professioni, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale previste dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato) operanti nel settore dell'educazione alla legalita' e del contrasto alla criminalita' organizzata. Per queste finalita' la Provincia promuove anche la stipulazione di convenzioni fra questi soggetti e gli enti locali della provincia.
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La Provincia promuove il coordinamento tra istituzioni pubbliche e associazioni di categoria per monitorare e prevenire situazioni di illegalita', anche istituendo periodici tavoli di confronto per favorire comuni azioni di contrasto in attuazione del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale sulla polizia locale.
Art. 4
Misure a sostegno della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile 1. La Provincia, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalita' e concede contributi a favore di enti pubblici per:
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realizzare attivita', con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, per attuare le...
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