Confedilizia ufficio legale, il punto sulla normativa controlli riscaldamento

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L'articolo 11 comma 1 D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (come modificato dall'articolo 6 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551) stabilisce che l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario definito come alla lettera j) dell'articolo 1 comma 1 (per «proprietario dell'impianto termico» si intende «chi è proprietario in tutto o in parte dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferite agli amministratori») o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1 comma 1 (per «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» si intende «la persona fisica o giuridica che essendo in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici»), che se ne assume le responsabilità. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che «Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti tecnici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12» (verifiche annuali o biennali). La norma è importante perché, come si vede, trasferisce agli inquilini gli obblighi in parola.

L'articolo 31, comma 3, legge 9/1991 n. 10 stabilisce poi che «I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti».

La norma citata viene ripresa dall'articolo 11 comma 18 del precitato D.P.R., il quale dispone che «Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province...

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