DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2014, n. 44 - Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres. (14R00187)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2 aprile 2014) IL PRESIDENTE Richiamati i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare: il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 852/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con deliberazioni della Giunta regionale n. 3160 del 22 dicembre 2006 e n. 2564 del 19 novembre 2009;

Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori;

Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)" il quale prevede che "Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresi', i criteri e le modalita' per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti...

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