Il locatore lascia e raddoppia. Ancora sulla mancata disdetta alla prima scadenzadei contratti precedenti alla legge n. 431/1998

AutoreNino Scripelliti
Pagine678-679

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L'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 431/1998 ha la finalità di far transitare verso la nuova disciplina i rapporti di locazione sorti prima dell'entrata in vigore della nuova legge e che quindi possono appartenere alla tipologia dell'equo canone o dei patti in deroga (quello del quale si tratta nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze, sorto nel 1965, aveva attraversato il periodo della proroga legale, quello dell'equo canone ed era entrato nel nuovo regime della legge n. 431/1998, essendosi rinnovato per omessa disdetta del locatore al 31 dicembre 1999). Ora come già si è avuto modo di osservare è indubbio che l'ultimo comma dell'art. 2 abbia la finalità di favorire il passaggio dei vecchi rapporti nella nuova disciplina, e magari si può anche consentire sulla interpretazione offerta dalla sentenza come uno dei possibili significati dell'ultimo comma dell'art. 2: ma tra i possibili significati di questa norma, è preferibile quello affermato dalla sentenza?

Ora, pur dando per scontato che addurre inconvenienti applicativi o semplicemente rilevare l'apparente iniquità di certe soluzioni interpretative non costituisce un argomento, tuttavia l'interprete non può non chiedersi, in primo luogo se il significato della combinazione delle due norme (o delle tre norme, considerato anche l'art. 14 comma 5 della legge; cfr. infra) sia realmente così chiaro da implicare il divieto di interpretazione (in claris non fit interpretatio), oppure se vi siano diverse possibili varianti interpretative tra le qualiscegliere quella che risponda meglio alla lettera ed alle finalità della legge, e dalla quale discenda l'assetto più equilibrato e se si vuole anche più giusto dei contrapposti interessi delle parti.

Venendo al merito della questione, è pur vero che l'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 431/1998 richiama, apparentemente, l'intero comma 1 che disciplina la doppia durata quadriennale dei rapporti di locazione c.d. del tipo libero ed i possibili casi di opposizione da parte del locatore al rinnovo del contratto per il secondo quadriennio (lettera b); ma se l'ultimo comma disciplina il rinnovo dei contratti precedenti la legge, pare logico ritenere che la tecnica normativa della «normazione per rinvio» secondo l'espressione della sentenza, valga a limitare il rinvio al corrispondente argomento della rinnovazione prevista in difetto di disdetta dalla seconda parte del comma 1, piuttosto che alla stipulazione ed a tutti i...

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