DECRETO 1 ottobre 2010 - Designazione dell''«Agenzia Laore Sardegna», quale autorita'' pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal reg. (CE) n. 510/06. (10A12399)

IL DIRETTORE GENERALE

della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 29 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2010, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, e' stata designata, in via provvisoria, a decorrere dal 1° maggio 2010, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996;

Considerato che l'art. 2 del decreto sopra citato prevede che il piano di controllo comprensivo del prospetto tariffario sono da sottoporre all'esame del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 526/99;

Considerato che l'«Agenzia Laore Sardegna», conformemente allo schema tipo di controllo, ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» e il relativo prospetto tariffario;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni;

Considerato la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e'...

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