Il lancio del treppiedi e le ricadute processuali: limiti alla contestuale applicabilità di due misure coercitive non custodiali

AutoreEnrico Campoli
Pagine121-122

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Il noto episodio del lancio del treppiedi in danno del Presidente del Consiglio oltre che dar la stura ad una serie di ripercussioni, più o meno grottesche, consente, quale rivolo marginale, di porsi alcuni elementari interrogativi processuali: - può il giudice applicare, contestualmente, due misure coercitive non custodiali? Ed, inoltre, se la risposta a questo primo requisito è affermativa, quand'è che può farlo: sin dal primo momento o solo successivamente, in presenza di precisi presupposti?

Per come riportato dalla cronaca giudiziaria il fatto è il seguente: in seguito all'arresto del «lanciatore» il giudice, all'esito dell'udienza di convalida, disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ed anche in considerazione della più che probabile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di merito che impediva (art. 275, secondo comma bis, c.p.p.) l'applicazione di una misura custodiale, irrogava due misure coercitive non custodiali: l'obbligo di dimora nel comune di residenza (art. 283 c.p.p.) e l'obbligo di presentazione alla P.G., quest'ultimo modulato in due firme giornaliere (art. 282 c.p.p.).

Ebbene, ritornando ai precedenti interrogativi: - è tecnicamente possibile tal cosa? È processualmente ortodossa una simile decisione sulla libertà personale?

Le limitazioni alla libertà personale, atteso il disposto di cui all'art. 272 c.p.p., possono trovare applicazione, com'è noto, solo in forza delle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale: è, dunque, vigente, in tale materia, un principio di stretta legalità in attuazione della riserva di legge costituzionale sancita sul punto (art. 13, comma 2, Cost.).

Ogni qualvolta il giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 273 c.p.p. (gravi indizi di colpevolezza) e 274 c.p.p. (esigenze cautelari), deve applicare una misura coercitiva personale dovrà, necessariamente, richiamarsi ai criteri di graduazione dettati dall'art. 275 c.p.p., e cioè valutare sia:

- l'idoneità «di ciascuna» misura coercitiva in relazione «alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto»;

- la proporzionalità di «ogni misura» all'entità del fatto ed alla sanzione irrogabile.

Già l'utilizzo di una coniugazione al singolare rende evidente la volontà del legislatore di far riferimento all'applicazione di una misura coercitiva «per volta», e non...

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