L'ingiusto processo. Alias, una possibile marginalizzazione dell'indagato dal procedimento camerale di decisione sulla richiesta di archiviazione avallata dalla giurisprudenza di legittimità

AutoreFrancesco Paolo Garzone - Bianca Amelia Nocco
CaricaAvvocato, foro di Taranto
Pagine346-349
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giur
4/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 7 NOVEMBRE 2017, N. 26393
PRES. MANNA – EST. PICARONI – RIC. DE BOSIO (AVV. BOSIO) C. MINISTERO
DELL’INTERNO (AVV. GEN. STATO)
Velocità y Limiti f‌issi y Fissazione di limiti di velo-
cità diversi da quelli del codice della strada y Am-
missibilità y Condizioni y Sindacabilità y Esclusione
y Omessa previsione di limiti diversi y Conseguenze.
. In materia di sanzioni amministrative relative alla
circolazione stradale, gli enti proprietari delle strade
hanno la facoltà discrezionale, non sindacabile in sede
giurisdizionale, di f‌issare per determinate strade o trat-
ti di esse, limiti di velocità minimi e massimi diversi
da quelli indicati con carattere generale dall’art. 142,
comma 1, del codice della strada, purché entro i limi-
ti massimi dettati da tale norma, avendo riguardo allo
stato dei luoghi e provvedendo alla relativa segnala-
zione; ove tale facoltà non sia esercitata devono appli-
carsi, con riferimento a ciascun tipo di strada, i limiti
previsti dalla legge. (nuovo c.s., art. 142) (1)
(1) NelIo stesso senso, v. Cass. civ. 22 febbraio 2010, n. 4242, in que-
sta Rivista 2010, 525 e Cass. civ. 12 giugno 2007, n. 13698, ivi 2007,
1153.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza depositata il 28
aprile 2015, pronunciata nel giudizio riassunto a seguito di
declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale
di Milano, ha rigettato l’appello proposto da Stefano De
Bosio avverso la sentenza del Giudice di pace di Codogno
n. 403 del 2012, e nei confronti del Ministro dell’interno,
e, per l’effetto, ha conferma il rigetto dell’opposizione al
verbale di contestazione n. SCV000719812 elevato dalla
Polizia stradale di Pavia per violazione dell’art. 142 c.d.s.,
comma 2.
2. Stefano De Bosio ha proposto ricorso per la cassa-
zione della sentenza, sulla base di tre motivi. Il Ministero
dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura ge-
nerale dello Stato, non ha svolto difese, limitandosi a de-
positare atto f‌inalizzato all’eventuale partecipazione alla
discussione, che non è più contemplata dall’art. 380-bis
c.p.c., nel testo modif‌icato dal D.L. n. 168 del 2016, conver-
tito dalla L. n. 197 del 2016.
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza, e il
ricorrente ha depositato memoria.
4. Il ricorso deve essere rigettato.
4.1. I primi due motivi, con i quali è denunciata viola-
zione degli artt. 5, 25 c.p.c., art. 7, R.D. n. 1612 del 1933 e si
contesta la decisione sulla competenza, sono inammissibi-
li marpoichè la relativa questione noni più controvertibile.
È pacif‌ico in atti che il ricorrente non ha impugnato
con regolamento necessario di competenza la pronuncia
del Tribunale di Milano, che si è dichiarato incompetente
per territorio, e che il Tribunale di Lodi, pur sollecitato dal
De Bosio, non ha sollevato regolamento di competenza,
sicchè la pronuncia declinatoria di competenza ha acqui-
stato eff‌icacia di giudicato (ex plurimis, Cass. 27 febbraio
2012, n. 2973).
5. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 142 c.d.s., commi 1, 7 e 8 e si conte-
sta, nell’ordine: a) che l’ente proprietario dell’autostrada
in oggetto non abbia individuato neppure un tratto lungo
il quale sia consentito viaggiare alla velocità massima pre-
vista dalla legge, vale a dire a 150 chilometri orari (in ciò
risiederebbe la violazione del comma 1); b) che, nel caso
di mancata segnalazione da parte dell’ente proprietario
dei tratti lungo i quali sia possibile viaggiare a 150 chilo-
metri orari, in presenza di autostrada rettilinea e in piano,
con tre corsie di percorrenza e una di emergenza, in en-
trambi i sensi di marcia, la sanzione applicabile - secondo
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.
142 citato - dovrebbe essere quella minima, prevista per la
violazione del limite entro i 10 chilometri.
5.1. Il motivo, e prima ancora l’eccezione di illegittimi-
tà costituzionale dell’art. 142 c.d.s., comma 1, prospettata
con la memoria, risultano manifestamente infondati.
5.2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Corte regolatrice, gli enti proprietari delle strade hanno
facoltà discrezionale di f‌issare, provvedendo alla relativa
segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi
da quelli f‌issati con carattere generale dall’art. 142 c.d.s.,
in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed
in considerazione dello stato dei luoghi, purchè entro i
limiti massimi di velocità dettati dal medesimo art. 142,
comma 1 e l’esercizio di tale facoltà discrezionale non è
sindacabile in sede giurisdizionale (Cass. 12 giugno 2007,
n. 13698; Cass. sez. un. 13 marzo 2012 n. 3936). Dal testo
dell’art. 142, comma 1, cod. strada emerge con chiarezza
che la struttura della sede autostradale è la precondizione
per l’aumento del limite massimo da 130 a 150 chilometri
orari, ma che questo è rimesso alla prudente valutazione
dell’ente proprietario, essendo in gioco la sicurezza della
circolazione e la tutela della vita umana.
5.3. Il mancato esercizio della facoltà, mentre non può
per def‌inizione conf‌igurare omissione a carico dell’ente
proprietario, comporta una sola conseguenza rilevante
sul piano sanzionatorio, e cioè l’applicazione dei limiti
minimo e massimo previsti dalla legge, con riferimento a
ciascun tipo di strada (ex plurimis, Cass. 22 febbraio 2010,
n. 4242).
5.4. Nel caso in esame, in cui il ricorrente viaggiava a
velocità di 158 chilometri orari su tratto autostradale, l’as-
senza di segnalazione di diverso limite di velocità compor-
tava l’applicazione del limite massimo di 130 chilometri
orari, previsto dalla legge con riferimento alle autostrade.
6. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese,
poichè l’intimato Ministero non ha svolto attività difensi-
va. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contribu-
to unif‌icato. (Omissis)

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