L. 24 dicembre 2012, n. 228

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leg
Arch. loc. e cond. 2/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non siano stati regi-
strati entro il termine previsto dalla legge, sono soggetti alla se-
guente disciplina:
- la durata della locazione è f‌issata in quattro anni a decorrere
dalla registrazione del contratto di locazione, volontaria o d’uff‌icio;
- al rinnovo si applica la disciplina recata dall’articolo 2,
- a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione
è f‌issato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre
l’adeguamento che trova applicazione, dal secondo anno, in base
al 75% dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un
canone inferiore si applica comunque quello individuato dalle
parti. Il successivo comma 9 del medesimo articolo 3 prevede
che la disciplina sopra richiamata si applica anche ai contratti
di locazione registrati con indicazione di un canone inferiore a
quello effettivo, nonché ai contratti di comodato f‌ittizi.
Come chiarito con circolare n. 26/E del 2011, al paragrafo
9.3., il regime introdotto dal comma 8 dell’articolo 3 del D.L.vo n.
23 del 2011 ha individuato le conseguenze derivanti ex lege dalla
mancata o tardiva registrazione del contratto di locazione “sulle
future vicende del rapporto tra locatario e locatore”, in ordine
agli aspetti concernenti la durata, il canone ed il rinnovo del
contratto. Pertanto, le richiamate disposizioni producono effetti
sul piano dei rapporti privatistici intercorrenti tra le parti del
contratto di locazione. In sede di registrazione dei contratti di
locazione o di denuncia degli stessi, gli Uff‌ici dell’Agenzia delle
Entrate non sono tenuti ad effettuare valutazioni in ordine all’ap-
plicabilità o meno delle richiamate norme, neanche in relazione
alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile locato. In
altri termini, gli Uff‌ici dell’Agenzia effettuano la liquidazione del-
l’imposta di registro dovuta esclusivamente sulla base di quanto
emerge dalle risultanze contrattuali o di quanto dichiarato dalla
parte contraente che procede all’adempimento tardivo. La parte
contraente, che ritiene di poter invocare nei confronti della con-
troparte l’applicazione dei commi 8 e 9, deve conseguentemente
dichiarare per la registrazione il valore e la durata contrattuale
derivanti dall’applicazione delle citate disposizioni e non invece
il valore e la durata risultanti dall’atto non registrato nei termi-
ni. In tal caso gli Uff‌ici procedono alla liquidazione dell’imposta
di registro dovuta sulla base dei chiarimenti resi con la citata
circolare n. 26/E del 2011, paragrafo n. 9.3. Si precisa, inf‌ine, che
in tale sede non è comunque preclusa all’Agenzia delle Entrate
la possibilità di accettare ulteriori elementi spontaneamente
esibiti dal contribuente e relativi al rapporto di locazione, che
potrebbero risultare utili nella successiva fase dei controlli.
4.1. Rapporti con l’istituto del ravvedimento operoso.
In merito al rapporto intercorrente fra l’istituto del ravvedi-
mento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 472, ed il regime previsto dall’articolo 3, commi
8 e 9, del D.L.vo n. 23 del 2011, si ritiene che l’eventuale ravvedi-
mento operoso del contribuente possa incidere esclusivamente
sul trattamento sanzionatorio tributario, non potendo inf‌luenza-
re la predetta disciplina di cui ai commi 8 e 9, che, come chiarito,
è applicata dagli Uff‌ici solo a richiesta delle parti contraenti in
sede di registrazione dei contratti o delle relative denunce.
Dall’omessa o tardiva registrazione dei contratti di locazio-
ne derivano, quindi, conseguenze o di natura sanzionatoria sul
piano f‌iscale, sulle quali può incidere l’istituto del ravvedimento
operoso, ed effetti sul piano extra tributario, o nei rapporti civili-
stici tra le parti, ai sensi dei commi 8 e 9 del citato articolo 3 del
D.L.vo n. 23 del 2011, in relazione ai quali l’istituto del ravvedi-
mento operoso non può inf‌luire.
V
L. 24 dicembre 2012, n. 228. Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013) (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 302 del
29 dicembre 2012).
1. 1. - 16. (Omissis).
17. All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1
ter é inserito il seguente:
«1 quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, é re-
spinta integralmente o é dichiarata inammissibile o improcedi-
bile, la parte che l’ha proposta é tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma
del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sus-
sistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo
di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai pro-
cedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
19 . Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le
seguenti modif‌icazioni:
1) all’articolo 16 apportare le seguenti modif‌icazioni:
a)al comma 9:
1) dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notif‌icazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma
2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei
procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;
2) sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica ita-
liana dei decreti di cui al comma 10 per gli uff‌ici giudiziari diversi
dai tribunali e dalle corti d’appello»;
b) al comma 12, il secondo periodo é sostituito dal seguente:
«L’elenco formato dal Ministero della giustizia é consultabile
esclusivamente dagli uff‌ici giudiziari, dagli uff‌ici notif‌icazioni.
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;
2) dopo l’articolo 16 inserire i seguenti:
«Art. 16 bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli
atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a de-
correre dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o
di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito de-
gli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle
parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con
modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche rego-
lamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede
per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti no-
minati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono,
con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i
documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di pro-
cedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica succes-
sivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al
comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei
documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale,
del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario
straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti
al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di pro-

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