L'Attestazione Di Rispondenza All'Accordo Locale Del Contenuto Della Locazione Agevolata, Transitoria E Per Studenti Universitari: Primi Appunti
Autore | Paolo Scalettaris |
Pagine | 613-624 |
613
dott
Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
DOTTRINA
L’ATTESTAZIONE
DI RISPONDENZA
ALL’ACCORDO LOCALE
DEL CONTENUTO DELLA
LOCAZIONE AGEVOLATA,
TRANSITORIA E PER STUDENTI
UNIVERSITARI:
PRIMI APPUNTI
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. Premessa. 2. I profili soggettivi. 3. Le modalità di presta-
zione dell’attestazione: l’attestazione unilaterale e quella
bilaterale. 4. Il contenuto dell’attestazione. 5. Le finalità
dell’attestazione. 6. I dati che le parti devono dichiarare. 7. Il
profilo delle responsabilità. 8. Il compenso per l’attività diret-
ta al rilascio dell’attestazione. 9. Il rapporto con la previsione
del 3° comma dell’art. 6 del D.M. 10. La risoluzione n. 31/E
dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2018.
1. Premessa
Il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze fissa i “criteri generali per la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la
stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone
concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 di-
cembre 1998 n. 431, nonché dei contratti di locazione tran-
sitori e dei contratti di locazione per studenti universitari,
ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge” (1).
All’interno della disciplina relativa agli accordi locali
anzidetti il decreto contiene alcune previsioni in ordine
all’assistenza delle parti, in sede di stipulazione del
contratto di locazione, ad opera delle associazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori ed al rilascio dell’at-
testazione, da parte delle organizzazioni firmatarie degli
accordi locali, della rispondenza del contenuto del singolo
contratto di locazione all’accordo locale che lo riguardi.
L’art. 1 del decreto – dopo avere fissato una serie di re-
gole da osservarsi per la stipulazione degli accordi locali da
parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative
dei proprietari di immobili e dei conduttori - dispone ap-
punto al comma 8, con riguardo alle locazioni agevolate,
che “le parti contrattuali, nella definizione del canone effet-
tivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispetti-
ve organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori”
e che “gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti,
le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli
elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura
e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una
organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza
del contenuto economico e normativo del contratto all’ac-
cordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.
Disposizioni analoghe a quelle ora ricordate sono poi
previste per le locazioni transitorie dal comma 8 dell’art. 2
del decreto e per le locazioni per studenti universitari dal
comma 5 dell’art. 3 del decreto.
Con le disposizioni ora ricordate il D.M. 16 gennaio
2017 prevede dunque che i contratti di locazione delle
specie considerate possano essere stipulati con l’assi-
stenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori e prevede anche che ove i contratti anzidetti
siano stipulati senza tale assistenza possa essere richiesta
alle organizzazioni firmatarie dell’accordo locale una at-
testazione circa la rispondenza del contenuto del singolo
contratto all’accordo locale.
Esamineremo qui di seguito le disposizioni relative
all’attestazione di rispondenza del contenuto del contrat-
to di locazione all’accordo locale.
Prenderemo in esame in primo luogo gli aspetti legati
ai soggetti che possono rilasciare l’attestazione, quindi ap-
profondiremo i profili concernenti le modalità di rilascio
di questa e gli aspetti – che presentano complessità e dif-
ficoltà di esame – relativi al contenuto che l’attestazione
deve avere ed alle finalità che essa è volta a perseguire.
Faremo poi cenno alle questioni relative ai dati che devo-
no essere forniti alle associazioni per la verifica da com-
piersi ai fini del rilascio dell’attestazione e le questioni re-
lative alle responsabilità che ne derivano. Prenderemo nel
prosieguo in esame il rapporto tra l’attestazione prevista
dall’ottavo comma dell’art. 1 del D.M. e ciò che dispone il
terzo comma dell’art. 6 dello stesso decreto. Da ultimo fa-
remo cenno al significato ed alla portata della risoluzione
n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2018 che
ha affermato l’obbligatorietà dell’attestazione.
2. I profili soggettivi
Prendiamo dunque innanzitutto in esame il profilo sog-
gettivo relativo all’attestazione: consideriamo chi e perché
può rilasciare l’attestazione in parola.
2.1. Va sottolineato innanzitutto che – in base a quanto
prevede la norma – l’attestazione può essere rilasciata so-
lamente da una delle organizzazioni che abbiano stipulato
l’accordo locale (la norma dispone infatti che l’attestazio-
ne sia rilasciata “da parte di almeno una organizzazione
firmataria dell’accordo”).
In ciò potrebbe vedersi un elemento di differenza ri-
spetto all’ipotesi dell’assistenza, nel caso in cui si seguisse
l’opinione (basata sulla considerazione che con riguardo
all’assistenza non vi è una disposizione espressa che limiti
le organizzazioni che la possano prestare a quelle che ab-
biano sottoscritto l’accordo locale) secondo cui l’assisten-
za potrebbe essere prestata da tutte le organizzazioni rap-
presentative della proprietà immobiliare e dei conduttori,
anche diverse da quelle firmatarie dell’accordo locale.
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