L'area privata condominiale nel sistema della responsabilità civile

AutoreAldo Fittante
CaricaProfessore, Avvocato, foro di Firenze
Pagine4-11
4
dott
1/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
DOTTRINA
L’AREA PRIVATA
CONDOMINIALE NEL SISTEMA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
di Aldo Fittante (*)
SOMMARIO
1. Premessa. 2. L’area privata nel sistema della circolazione
stradale. Le fonti. 3. L’area privata nel sistema della circola-
zione stradale. La giurisprudenza. 4. L’applicazione dell’art.
2054 c.c. 5. L’individuazione del custode delle aree private: in
particolare, il custode del bene condominiale. 6. L’onere della
prova nei danni da mancata o insuff‌iciente tenuta dell’area.
7. Conclusioni.
1. Premessa
La tematica della responsabilità per danni da aree
private, in specie condominiali, in concreto coinvolte
dal transito di veicoli o persone involge un quadro com-
posito, nel quale conf‌luiscono questioni di risoluzione di
antinomie normative (attraverso il ricorso al principio
lex specialis derogat generali), questioni di diritto inter-
temporale, questioni inerenti la soggettività giuridica e la
legitimatio ad causam, di fatto potendosi sussumere sotto
l’egida di varie previsioni normative. Questo contributo
intende fornire una panoramica suff‌icientemente ampia
da comprendere gli ambiti problematici più signif‌icativi.
2. L’area privata nel sistema della circolazione strada-
le. Le fonti
L’esame delle peculiarità della strada o dell’area pri-
vate condominiali quale scenario di fattispecie di respon-
sabilità civile deve necessariamente muovere dall’esegesi
della norma di cui all’art. 2054 c.c., quale dato normativo
imprescindibile in materia di circolazione dei veicoli.
Tuttavia, nel ricostruire, pur sinteticamente, il concetto
di circolazione stradale, occorre considerare che tale nor-
ma non si riferisce affatto al concetto di strada: il dato nor-
mativo rilevante è invece offerto dalla def‌inizione offerta
dall’art. 2 del D.L.vo n. 285/1992, Nuovo codice della strada,
che statuisce “Def‌inizione e classif‌icazione delle strade” “1.
Ai f‌ini dell’applicazione delle norme del presente codice
si def‌inisce «strada» l’area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Su tale
dato si inserisce l’art. 193, rubricato “Obbligo dell’assicu-
razione di responsabilità civile”, a mente del quale “1. I
veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i f‌ilovei-
coli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione
sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle
vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile ver-
so terzi”. Vengono quindi in rilievo, per il tramite di tale
rinvio, le norme del Codice delle Assicurazioni Private, in
particolare l’art. 122, che dispone, per quanto di interesse,
“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i f‌ilovei-
coli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione
su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se
non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità
civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice ci-
vile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada”. Il
regolamento, adottato dal Ministro delle attività produtti-
ve, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli
esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a
quelle di uso pubblico. La relativa normativa di attuazio-
ne (decreto del ministero dello Sviluppo economico del 1
aprile 2008, n. 86), prevede, poi, che sono equiparate alle
strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o
privata, aperte alla circolazione del pubblico. Per l’effetto
di tale previsione, si deriva che l’ambito di applicazione del
Codice delle assicurazioni private risulti f‌inanche più am-
pio di quello del Codice della Strada (1) presumibilmente
in recepimento di orientamenti giurisprudenziali formatisi
sul punto, sui quali nel prosieguo.
Invero, il D.L.vo n. 209 del 2005, art. 144, “Azione diretta
del danneggiato”, stabilisce “ 1. Il danneggiato per sinistro
causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante,
per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta
per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di
assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. 2. Per
l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione
non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal
contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contri-
buto dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa
di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assi-
curato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmen-
te diritto di rif‌iutare o ridurre la propria prestazione. 3.
Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è
chiamato anche il responsabile del danno. 4. L’azione di-
retta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa
di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui
sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile”.
3. L’area privata nel sistema della circolazione strada-
le. La giurisprudenza
Il riferimento normativo, inerente le strade di uso
pubblico o aree a queste equiparate, è stato individuato
degli interpreti, oltre che nelle strade di uso pubblico, in
quelle aree che, pur private, siano aperte ad un numero
indeterminato di persone e alle quali sia data la possibilità
di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti
su di essa (2).
A prescindere, quindi, dal regime pubblico o privato
dell’area, la giurisprudenza qualif‌ica come rilevante il solo
“uso pubblico” della stessa (3); a mente di alcune rilevanti
pronunce, le norme del codice della strada sono applica-
bili non solo alle strade pubbliche od aperte al pubblico
transito, ma anche alle aree ordinariamente adibite al
traff‌ico veicolare (4), ed, addirittura, quali norme di co-
mune prudenza, alle aree e alle strade private in qualsiasi
modo soggette al traff‌ico veicolare (5).

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