L'amministrazione di sostegno e il condominio
Autore | Giulio Rufo Clerici |
Pagine | 365-366 |
365
Arch. loc. e cond. 4/2015
Riforma
del condominio
l’amministraZione
di sostegno
e il Condominio
di Giulio Rufo Clerici
In molti condomini vivono persone prive della pos-
sibilità di provvedere ai propri interessi, a causa di una
malattia o di un problema fisico o psichico: al fine di pro-
teggerle, il Giudice tutelare può nominare loro un ammini-
stratore di sostegno, munito dei poteri necessari, in base
alla situazione concreta (art. 405 c.c.).
Ad esempio il Giudice tutelare presso il Tribunale di
Trieste ha incaricato un amministratore di sostegno di
“partecipare - anche conferendo delega ad un altro con-
domino - alle riunioni di condominio, in luogo della pro-
prietaria”, assumendo “le decisioni relative alla gestione
condominiale, e alle spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria”, tenuto conto delle aspirazioni della benefi-
ciaria (G.T. Trieste, 30 aprile 2005, G. CASSANO, L’ammini-
stratore di sostegno nella giurisprudenza, Sant’Arcangelo
di Romagna, 2008, 254): in tal caso, il condominio non può
sollevare eccezioni riguardo alla presenza dell’ammini-
stratore di sostegno nelle assemblee (A. NUCERA, La fi-
gura dell’amministratore di sostegno e la rappresentanza
del beneficiario nell’assemblea condominiale, in questa
Rivista, 2006, 260).
Ancora, la Sezione tutele del Tribunale di Milano ha
predisposto un modello di rendiconto annuale nel quale
l’amministratore di sostegno indica, tra l’altro, la “situa-
zione domiciliare”, il patrimonio immobiliare e le spese
“condominiali ordinarie e straordinarie” del beneficiario
della misura di protezione (www.tribunale.milano.it).
Di fronte a comportamenti illeciti e scorretti da parte
del vicinato, la giurisprudenza ha autorizzato l’ammini-
stratore di sostegno a richiedere l’immediata fissazione
di “una riunione condominiale con all’ordine del giorno la
situazione personale del beneficiario ed, in specie, il pro-
blema della sua accessibilità all’abitazione ed agli spazi
comuni” (G.T. Varese, 18 giugno 2010, in www.personae-
danno.it).
Dal punto di vita relazionale, infatti, il beneficiario
può incontrare fenomeni come l’emarginazione e la di-
scriminazione. Quest’ultima, non di rado, può colpire un
paziente psichiatrico che si reca presso un Centro diurno
o riceve visite domiciliari, periodicamente, da parte del
personale sanitario: in tal modo la sua condizione diviene
riconoscibile, provocando a volte, nei terzi, comportamen-
ti irrazionali. La persona debole deve essere quindi aiutata
a ritrovare il dialogo con i suoi interlocutori, costruendo,
nei limiti del possibile, una rete di solidarietà.
Dal punto di vista giuridico, il beneficiario della am-
ministrazione di sostegno rimane titolare di tutti i suoi
diritti e doveri nei confronti del condominio: ad esempio,
egli è tenuto a contribuire alle spese (art. 1123 c.c.) e a
rispettare il regolamento condominiale, al pari dei vicini.
Inoltre può servirsi delle parti comuni (art. 1102 c.c.) e
partecipare alla loro gestione (art. 1105 c.c.), direttamen-
te o tramite l’amministratore di sostegno, secondo quanto
stabilito dal Giudice tutelare. Se nel condominio sono
presenti barriere architettoniche, il beneficiario disabile
può richiedere per iscritto la convocazione di una assem-
blea al fine di deliberare sulla loro eliminazione: in caso
di rifiuto o di mancata risposta nel termine di tre anni,
lo stesso disabile o il suo legale rappresentante possono
comunque provvedere all’installazione di una servoscala
e di strutture mobili, nonché modificare l’ampiezza delle
porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’ingresso al-
l’edificio, agli ascensori e alle rampe dei garages. In questo
caso le spese competono all’interessato (art. 2, secondo
comma, L. 9 gennaio 1989, n. 13), il quale può beneficiare
di contributi economici da parte degli enti pubblici (artt.
9 ss., L. 9 gennaio 1989, n. 13).
Qualora sorgano controversie, il beneficiario gode della
stessa protezione accordata dalla legge agli altri condo-
mini: ad esempio, egli può richiedere una attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali
e alle eventuali liti in corso (art. 1130 n. 9 c.c.), nonché
consultare o riprodurre i documenti che giustificano le
spese del condominio (art. 1130 bis c.c.), oppure agire
in giudizio, tramite l’amministratore di sostegno, previa
autorizzazione del Giudice tutelare (artt. 411 e 374 n. 5
c.c.).
Peraltro, ove possibile, è meglio scegliere soluzioni
alternative al procedimento giudiziale, per tutelare sia i
diritti del beneficiario, sia le sue relazioni personali: come
noto, infatti, l’art. 5, D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28 dispone
che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa
ad una controversia in materia di condominio” è tenuto ad
esperire preliminarmente un procedimento di mediazione.
Ne consegue che le parti in conflitto devono incontrarsi
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