L’abuso del processo penale

AutoreIvan Borasi
Pagine14-18

Page 14

1. Premessa

Il presente lavoro è teleologicamente orientato ad un’innovativa visione dell’interpretazione e dell’applicazione delle norme processuali penali.

Tale analisi vuole portare stabilmente all’interno dello studio del diritto processuale penale principi ed istituti che hanno avuto fortuna in un recente passato in ambiti dell’ordinamento differenti, in particolare quello civilistico, processual-civilistico e amministrativo.

Sullo sfondo di tutto il discorso che verrà sviluppato sitrova il principio di buona fede e il correlato principio del c.d. abuso del diritto.1

Quest’ultimo è stato principalmente applicato in chiave sostanziale; il presente lavoro invece vuole e pretende di modellarlo sulle regole processuali, in modo da arrivare ad una riforma del processo penale, costituzionalmente orientata e soprattutto a normazione invariata.

L’abuso del diritto sostanziale parte dal presupposto di un rapporto giuridico, per lo più di base contrattuale o comunque obbligatoria; in diritto amministrativo si parla invece di rapporto legale o comunque procedimentale.

Nel processo penale questo rapporto giuridico ha matrice legale ed è strettamente legato alla rilevanza del bene giuridico tutelato indirettamente dal processo.

In subiecta materia è necessario un bilanciamento da porre in essere tra la legalità processuale da un lato, e la verità sostanziale dall’altro, a cui tendere attraverso le regole processuali; sullo sfondo il principio di ragionevole durata del processo penale,2 il quale, per non essere svilito, non deve essere visto solo pro reo,3 salvo l’istituto della revisione.

Attraverso una lettura evolutiva del principio di solidarietà portato dall’art. 2 Cost. e del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. è possibile arrivare ad un’indispensabile applicazione del principio di buona fede e del correlato abuso processuale all’interno della materia de qua.

La buona fede dev’essere vista come un limite dell’abuso del diritto nell’applicazione di una norma processuale che vuole tendere finalisticamente ad un risultato, e che un’applicazione distorta porterebbe invece a sviare.

È possibile parlare di abuso quando la condotta è riferibile al titolare del diritto, in caso contrario l’istituto applicabile è quello dell’usurpazione.4

Questi principi non sono avulsi dal sistema vigente, si concretano nel combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost. e di alcune norme cardine del processo penale, da interpretarsi in senso costituzionalmente orientato in modo da creare un diritto vivente coerente con il divieto di abuso nell’applicazione, da parte dei soggetti processuali, delle norme del processo penale.

Il giudice, di fronte a questo difficile compito, si trova a dover interpretare alcune norme processuali in modo differente a seconda delle modalità attraverso le quali le parti le hanno introdotte nel processo, vale a dire se con un fine differente o meno rispetto a quanto era stato originariamente pensato dal legislatore; si vuole evitare quindi che un soggetto possa avvantaggiarsi indebitamente di una norma posta per un altro fine.

Questo sviamento dal fine, che può essere posto in parallelo con il détournement de pouvoir di matrice amministrativa,5 evoca violazioni processuali fondamentalmente non di rilevanza disciplinare o penale ma di valenza etica con riflessi di legittimità. Indispensabile chiarire sin da ora la netta distinzione6 con il concetto di “abnormità”7 che riguarda un profilo, per riprendere un parallelo con i vizi di matrice amministrativa, di carenza di potere in astratto da parte del giudice, definibile come abuse of discretion.8

Il profilo interpretativo-applicativo assume un ruolo fondamentale sul punto, in quanto solamente attraverso la comparazione del principio di ragionevolezza e di equilibrio processuale, di cui è espressione anche il principio di parità delle armi, è possibile, grazie all’opera del giudice, evitare gli abusi de quibus.

Altro aspetto è quello dell’incostituzionalità di quelle norme che non permettono un’interpretazione contra abuso, anche attraverso un’attività additiva da parte della Corte Costituzionale;9 si precisa che nel lavoro de quo tale profilo non verrà analizzato oltre.

L’analisi partirà con un breve excursus delle fonti principali del principio di buona fede e di abuso del diritto (processuale penale), per arrivare alla distinzione tra le due concretizzazioni del principio de quo, vale a dire, da un lato il profilo interpretativo e dall’altro quello applicativo, per concludersi con gli esempi concreti, in relazione ad alcuni argomenti cardine del processo penale, dell’applicazione del principio del c.d. abuso del processo penale (rectius abuso dell’utilizzo delle norme processuali penali in concreto).

Il presente lavoro prescinde da analisi de iure condendo in ordine a profili punitivi comparatistici come ad esempio i c.d. “punitive damages” o le c.d. “astreintes”,10 attestandosi invece a meri profili de iure condito a carattere non afflittivo se non sotto l’aspetto meramente processuale.

Page 15

2. Le fonti del principio di buona fede e di abuso del diritto

Le fonti principali della buona fede processuale, contraltare dell’abuso del processo, sono portati dagli artt. 2, 3, 24, 97, 111, 117 Cost. e 6 della Cedu.

L’art. 111, comma 2, Cost. si rivolge al legislatore come una garanzia oggettiva, mentre l’art. 6 della Cedu si rivolge direttamente alla persona come garanzia soggettiva.11 All’art. 2 Cost. deve essere attribuito il ruolo principale di valvola di sfogo rispetto alla quale gli altri profili costituzionali quali la ragionevolezza, la difesa tecnica oppure il giusto ed equo processo, non sono altro che specificazioni.

La Corte Costituzionale ogni qual volta è chiamata ad operare effettua un vaglio preliminare di ammissibilità legato alla valutazione o meno da parte del giudice del diritto vivente, ed in particolare il rapporto tra lo stesso ed un’interpretazione costituzionalmente orientata.

La giurisprudenza costituzionale si è già premurata in parte di applicare tali principi di fronte ai casi singoli, ma non è arrivata ad esprimere un principio generale, anche se una nozione di abuso processuale è stata quantomeno abbozzata in tema di rimessione,12 parlando di uso distorto con intento dilatorio e collegando il tutto al bene costituzionale dell’efficienza del processo.13

2.1. Il controllo di ragionevolezza

È utile precisare, ai fini di un’interpretazione/applicazione delle norme processuali penali conforme all’art. 3 Cost., quali sono i principali profili di vaglio di irragionevolezza che interessano l’analisi de qua evidenziati dalla Corte Costituzionale.

In tema di controllo di ragionevolezza è possibile un vaglio non necessitante di un tertium comparationis sotto il profilo della coerenza logica, della coerenza teleologica, e della coerenza storico-cronologica.14

La coerenza logica può essere a sua volta distinta in una illogicità intra legem, per la quale si prende in considerazione un medesimo testo normativo, e in una illogicità intra ius, ove il contrasto logico è tra la legge e il settore dell’ordinamento in cui la stessa naturaliter inerisce, con la variante del contrasto con quanto cristallizzato come diritto vivente dalla pregressa giurisprudenza della Corte Costituzionale.15

Il vaglio della coerenza teleologica vuole analizzare la coerenza tra mezzi impiegati e fini perseguiti con possibili test di coerenza, adeguatezza, proporzionalità, congruità.

Il test di coerenza vaglia solamente l’incompatibilità astratta tra disposizione e scopo. Il test di adeguatezza riguarda il vaglio di idoneità delle norme allo scopo. Il test di proporzionalità può a sua volta essere riferito alla gradualità della disciplina, al divieto di automatismi legislativi, all’eccesso di potere normativo rispetto allo scopo legislativo, allo sviamento di potere come aberratio legis.16

Il controllo di congruità viene utilizzato dalla Corte Costituzionale in materia penale per il vaglio relativo alla determinazione delle sanzioni penali, e comunque più in generale per il computo di certe res.17

La coerenza storico-cronologica, connessa al decorso del tempo relativamente alle situazioni di fatto e di diritto, ha visto la cristallizzazione di alcune figure tipiche quali l’anacronismo, l’eterogenesi dei fatti, l’evoluzione, la tradizione. L’anacronismo è strettamente correlato con il decorso del tempo che rende la norma obsoleta in relazione ai fini originariamente previsti. L’eterogenesi dei fatti, speculare rispetto alla prima, vaglia il mutamento nel tempo della ratio legis originaria, e quindi la coerenza sopravvenuta a seguito di trasformazione-sostituzione. La radizione e l’evoluzione prendono in considerazioni profili diversi che vanno dalla prassi allo ius superveniens.18

La terza forma di giudizio, anch’essa non necessitante un tertium comparationis in senso tecnico, riguarda un conflitto tra situazioni giuridiche nelle forme del bilanciamento di interessi, il quale si può differenziare in conflitti intra o inter valori. Nei conflitti intra valore vi è una omogeneità degli interessi in collisione rispetto al valore comune di riferimento. Nei conflitti inter valori gli interessi in conflitto riguardano valori costituzionali diversi in molteplici forme concrete.19

3. Profilo interpretativo

Il primo profilo di utilizzo dell’abuso processuale riguarda la fase interpretativa.20

In questa fase è onere del giudice interpretare le norme processuali in modo che non contrastino con il principio generale de quo.

Il presente lavoro vuole arrivare a provare che è la Costituzione a rendere necessaria un’interpretazione delle norme processuali penali contra abuso; vale a dire tra più possibili interpretazioni quella che porterebbe ad un abuso del processo nel caso concreto deve essere vista come quella da scartare.

Ogni interpretazione del giudice deve essere in questo senso, in quanto in altro modo sarebbe contraria a Costituzione; anche...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT