D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39

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3/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
2. (Modif‌iche alle disposizioni di attuazione del codice di proce-
dura penale). 1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportare le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione della
graf‌ia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»;
b) all’articolo 68, comma 1, le parole: «dell’ordine o del colle-
gio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordine, del collegio ov-
vero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle
professioni non regolamentate».
3. (Modif‌iche al testo unico in materia di spese di giustizia).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 5, lettera d), dopo le parole: «ausiliari del ma-
gistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli inter-
preti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall’articolo 143
codice di procedura penale;».
4. (Disposizioni f‌inanziarie). 1. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente decreto, valutati in euro 6.084.833,36 annui, si
provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazio-
ne di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante
corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al
comma 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di
cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli
oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto. Nel caso si
verif‌ichino o siano in procinto di verif‌icarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne
dà tempestiva comunicazione al Ministero dell’economia e delle
f‌inanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione
delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
III
D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39. Attuazione della direttiva 2011/93/
UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento ses-
suale dei minori e la pornograf‌ia minorile, che sostituisce la
decisione quadro 2004/68/GAI (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. -
n. 68 del 22 marzo 2014).
1. (Modif‌iche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
la approvazione del testo def‌initivo del Codice penale). 1. All’ar-
ticolo 602 ter del codice penale, dopo il settimo comma, sono
aggiunti i seguenti:
«Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater,
600 quater.1. e 600 quinquies, la pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’as-
sociazione per delinquere e al f‌ine di agevolarne l’attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto
deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui
gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire
l’identif‌icazione dei dati di accesso alle reti telematiche.»
2. All’articolo 609 ter del codice penale, al primo comma,
dopo il numero 5 quater) sono aggiunti i seguenti:
«5 quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte
di un’associazione per delinquere e al f‌ine di agevolarne l’attività;
5 sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte,
un pregiudizio grave.».
3. All’articolo 609 quinquies del codice penale, dopo il secon-
do comma, è aggiunto il seguente:
«La pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’as-
sociazione per delinquere e al f‌ine di agevolarne l’attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto
deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.».
4. Dopo l’articolo 609 undecies del codice penale è inserito
il seguente:
«Art. 609 duodecies (Circostanze aggravanti). - Le pene per i
reati di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies
e 609 undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà
nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad
impedire l’identif‌icazione dei dati di accesso alle reti telematiche.»
2. (Modif‌iche al decreto del Presidente della Repubblica 14 no-
vembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro). 1. Nel
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25 bis Certif‌icato penale del casellario giudiziale ri-
chiesto dal datore di lavoro 1. Il certif‌icato penale del casellario
giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto
che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento
di attività professionali o attività volontarie organizzate che com-
portino contatti diretti e regolari con minori, al f‌ine di verif‌icare
l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600
bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice
penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’arti-
colo 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novem-
bre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
3. (Modif‌iche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recan-
te disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di per-
sonalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 set-
tembre 2000, n. 300). 1. Al comma 1, lettera c), dell’articolo 25
parole «600 quater.1,» sono inserite le seguenti: «nonchè per il
delitto di cui all’articolo 609 undecies».
4. (Modif‌iche al decreto del Presidente della Repubblica 22 set-
tembre 1988, n. 447, recante la approvazione del codice di proce-
dura penale). 1. All’articolo 266 del codice di procedura penale,
al comma 1, lettera f bis), dopo le parole: «del medesimo codice»,
è aggiunto il seguente periodo: «, nonchè dall’art. 609 undecies».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 del codice di procedura
penale è aggiunto il seguente:
«2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inuti-
lizzabili, rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici
diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a
danno di minori.».
5. (Copertura f‌inanziaria). 1. All’attuazione delle disposizioni
contenute nella presente legge si provvede mediante l’utilizzo
delle risorse umane, strumentali e f‌inanziarie disponibili a legi-
slazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bi-
lancio dello Stato.

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