D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32

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Arch. nuova proc. pen. 3/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24. Attuazione della direttiva 2011/36/
UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di
esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la
decisione quadro 2002/629/GAI (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. -
n. 60 del 13 marzo 2014).
(Estratto)
1. (Principi generali). 1. Nell’attuazione delle disposizioni del
presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una va-
lutazione individuale della vittima, della specif‌ica situazione del-
le persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati,
gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravi-
danza, i genitori singoli con f‌igli minori, le persone con disturbi
psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, f‌isica, sessuale o di genere.
2. Il presente decreto legislativo non pregiudica i diritti, gli ob-
blighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del
diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanita-
rio e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, lad-
dove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo
statuto dei rifugiati di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi
allo stato dei rifugiati e al principio di non respingimento.
2. (Modif‌iche al codice penale). 1. Al regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 600:
1) al primo comma, dopo le parole: «all’accattonaggio o
comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite dalle
seguenti parole: «al compimento di attività illecite» e dopo la
parola «sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero
a sottoporsi al prelievo di organi»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «approf‌ittamento di una
situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilità,»;
b) l’articolo 601 è sostituito dal seguente:
«È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque re-
cluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di
fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o
più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600,
ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante
inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approf‌ittamento
di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità f‌isica, psichica o
di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri
vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al f‌ine di indurle
o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accat-
tonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne
comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle
modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste
nei confronti di persona minore di età.».
3. (Modif‌ica al codice di procedura penale). 1. Al decreto
apportata la seguente modif‌ica: all’articolo 398, dopo il comma 5
bis è aggiunto il seguente comma:
«5 ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di
cui al comma 5 bis quando fra le persone interessate all’assunzione
della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vul-
nerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.».
II
D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32. Attuazione della direttiva 2010/64/UE
sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 64 del 18 marzo 2014).
1. (Modif‌iche al codice di procedura penale). 1. Al decreto del
portate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 104, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4 bis. L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato
e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto
all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il di-
fensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell’inter-
prete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»;
b) l’articolo 143 è sostituito dal seguente:
«Articolo 143 (Diritto all’interprete e alla traduzione di atti
fondamentali) 1. L’imputato che non conosce la lingua italiana
ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente
dall’esito del procedimento, da un interprete al f‌ine di poter
comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il com-
pimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa.
Ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le
comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogato-
rio, ovvero al f‌ine di presentare una richiesta o una memoria nel
corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la traduzione
scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio
dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garan-
zia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che
dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza
preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti
penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di
essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere
le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche
su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente
alla sentenza.
4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è com-
piuto dall’autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana
è presunta f‌ino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il
giudice, il pubblico ministero o l’uff‌iciale di polizia giudiziaria ha
personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai
commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente
titolo. La prestazione dell’uff‌icio di interprete e di traduttore è
obbligatoria.».

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