CIRCOLARE 13 febbraio 2009, n. 11434 - Istruzioni applicative dell''art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa (Seguito circolare del 28 dicembre 2008).

Agli Istituti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria

Agli intermediari finanziari ex articoli 106 e 107 testo unico bancario

Premessa:

Si fa seguito alla circolare del 28 dicembre 2008, prot. n. 117852, nella quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in merito all'art. 2, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (di seguito decreto-legge) ora convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Al riguardo, si ritiene opportuno definire ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione delle predette disposizioni, anche a seguito delle modifiche apportate al decreto-legge dalla legge di conversione n. 2/2009.

Istruzioni applicative:

  1. Per i mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo previsto dal decreto-legge deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata a cui e' relativo.

    Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il 31 ottobre 2008 un mutuo che non sia a tasso fisso per l'intera durata dell'ammortamento.

    Dette disposizioni si applicano anche ai mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.

  2. I mutui a tasso variabile, rata fissa e durata variabile rientrano nell'ambito di applicazione del decreto-legge. In tal caso l'effetto del contributo dello Stato si evidenziera' sulla minor durata del mutuo piuttosto che sull'ammontare della rata che, per contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.

    La riduzione del tasso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008 rispetto a quella vigente contrattualmente - mantenendo appunto fermo l'importo della rata - aumenta la quota capitale da ammortizzare (accelerando l'ammortamento stesso e quindi la riduzione del debito residuo), riduce la quota interessi sulla rata, determinando una minor durata del mutuo. In tal caso, il contributo dello stato e' pari alla differenza - rata per rata - tra la quota di interessi a tasso contrattualmente vigente e la quota di interessi risultante dall'applicazione del tasso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge.

  3. Il contributo dello Stato, per la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ai sensi delle disposizioni in esame, si applica anche ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT