CIRCOLARE 8 agosto 2008, n. 8216 - Istruzioni applicative degli articoli 4 (Modalita'' di devoluzione al fondo) e 7 (Disciplina transitoria) del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, recante il Regolamento di attuazione dell''articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.

Agli intermediari di cui all'art.

1, lettera, a) del decreto del

Presidente della Repubblica 22

giugno 2007, n. 116

Premessa.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito «Regolamento») ha dettato la prima disciplina di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

L'art. 4 del Regolamento detta le norme per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «MEF») dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo art. 7 contiene la disciplina transitoria.

Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull'operativita' degli intermediari e degli altri soggetti destinatari della predetta normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti istruzioni applicative. Istruzioni applicative.

La comunicazione al MEF dei rapporti rispetto ai quali si siano verificate le condizioni per la dormienza - valida anche per la pubblicazione sul sito web del MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento - dovra' essere effettuata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per il versamento di cui all'art. 7 del...

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