DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007 - Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette

L'AUTORITA' GARANTE

DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 15 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante "attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e il Regolamento (CE) n. 2006/2004";

Visto l'art. 27, comma 11, del decreto legislativo n. 146/2007, che prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Delibera di adottare il regolamento concernente "le procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette" nel testo allegato, parte integrante della presente delibera.

Il regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.

Roma, 15 novembre 2007

Il presidente: Catricala'

Il segretario generale: Fiorentino

Allegato

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE

IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per Codice del Consumo, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;

  2. per Collegio, il Presidente e i quattro Componenti;

  3. per Uffici, le unita' organizzative di cui all'art. 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo.

      Art. 3.

      Responsabile del procedimento

    2. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.

    3. Il responsabile di cui al comma 1 provvede all'avvio del procedimento nonche' agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.

      Art. 4.

      Attivita' pre-istruttoria

    4. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato, anche al fine di individuare il professionista.

    5. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che una pratica commerciale sia scorretta, il responsabile del procedimento, informato il Collegio, puo' invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile scorrettezza.

      Art. 5.

      Richiesta di intervento

    6. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse puo' richiedere l'intervento dell'Autorita' nei confronti di pratiche commerciali che ritenga scorrette ai sensi del Codice del Consumo.

    7. Con la richiesta di cui al comma 1 sono portati a conoscenza dell'Autorita':

  4. nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;

  5. elementi idonei a consentire una precisa identificazione della pratica commerciale oggetto della richiesta nonche' del professionista che l'ha posta in essere;

  6. ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorita'.

    1. Qualora il Collegio ritenga, sulla base degli elementi prodotti con la richiesta di intervento o altrimenti acquisiti dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 2, che non vi siano i presupposti per un approfondimento istruttorio, archivia la richiesta dandone comunicazione al richiedente.

      Art. 6.

      Avvio dell'istruttoria

    2. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la richiesta di intervento di cui all'art. 5, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo.

    3. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, al professionista e ai soggetti che abbiano presentato richiesta di intervento ai sensi dell'art. 5.

    4. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

      Art. 7.

      Termini del procedimento

    5. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, si debba chiedere il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.

    6. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, si debba chiedere il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.

    7. Il termine puo' essere prorogato, con provvedimento motivato del Collegio, in presenza di particolari esigenze istruttorie, fino ad un massimo di trenta giorni, ovvero, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni, fino ad un massimo di sessanta giorni.

    8. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.

      Art. 8.

      Impegni

    9. Entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del...

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