DECRETO 1 aprile 2008 - Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che stabilisce per l'Italia la riduzione di emissioni di gas serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del 1990, durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012;

Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto;

Vista la Delibera del CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra» che al comma 7, punto 4, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, realizzi il cosiddetto «Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agro-forestali» al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attivita' di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione;

Considerato che l'Italia ha eletto, nel documento intitolato «Report on the determination of Italy's assigned amount under Article 7, paragraph 4, of the Kyoto Protocol» la sola gestione forestale tra le attivita' addizionali previste dall'art. 3.4 del Protocollo di Kyoto, e che le attivita' dell'art. 3.3 del Protocollo di Kyoto la cui contabilizzazione e' obbligatoria sono l'afforestazione, la riforestazione e la deforestazione;

Considerato che la suindicata Delibera indica in 4 MtCO2/anno il potenziale totale di assorbimento di carbonio delle attivita' di afforestazione, riforestazione e deforestazione;

Considerato che la Decisione 8/CMP.2 della Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto ha fissato, per l'Italia, in 10,2 MtCO2/anno il limite massimo di assorbimento di carbonio dell'attivita' di gestione forestale;

Decreta:

Art. 1.

  1. E' istituito presso la direzione generale competente del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare il...

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