DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2000, n. 37 - Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266

Coming into Force16 Marzo 2000
Enactment Date14 Febbraio 2000
Published date01 Marzo 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/03/01/000G0072/CONSOLIDATED/20070730
Official Gazette PublicationGU n.50 del 01-03-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura

l. E' istituito il ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), con dotazione organica di 230 unita'. Corrispondentemente e' ridotto nella misura di 230 posti il ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia, come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, recante ripartizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo giudiziario, nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.

  1. Le disposizioni del presente decreto, salva espressa previsione, si applicano esclusivamente al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma l.

  2. Entro centoventi giorni dall'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, si individuano le posizioni ridotte della pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, di un numero di posti pari a quello delle corrispondenti posizioni economico-professionali indicate nel regolamento.

  3. Con il decreto previsto dal comma 3 e' regolato, in corrispondenza e nei limiti delle assunzioni operate dal C.S.M., il trasferimento degli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del C.S.M.

  4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art 2.

Disciplina del personale del C.S.M.

l. Il C.S.M., su proposta del Comitato di Presidenza, disciplina con proprio regolamento:

a) gli organi competenti ad adottare atti di organizzazione riguardanti il personale;

b) le procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale e l'ordinamento delle carriere;

c) l'articolazione dell'organico, con eventuale individuazione di profili professionali propri...

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