DECRETO 28 settembre 2000, n. 351 - Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa

Coming into Force14 Dicembre 2000
Published date29 Novembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/11/29/000G0401/CONSOLIDATED/20121019
Enactment Date28 Settembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.279 del 29-11-2000
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Preso atto dell'accordo del 26 luglio 1999, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il personale gia' dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa";

Sentite le organizzazioni individuate dalle disposizioni di cui al richiamato articolo 4, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 settembre 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Costituzione del fondo

  1. E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarieta' per il personale gia' dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa".

Art 2.

Finalita' del fondo

  1. Il fondo, che gode di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art 3.

Amministrazione del fondo

  1. Il fondo e' gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonche' aderenti allo stesso, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza; in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.

  2. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

  3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo, il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.

  4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.

  5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art 4.

Compiti del comitato amministratore del fondo

  1. Il comitato amministratore deve:

  1. predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

  2. deliberare gli interventi in conformita' dei criteri definiti all'articolo 5;

  3. deliberare sul versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, disponendone, eventualmente, la sospensione e la successiva riattivazione, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire l'erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento, nonche' la gestione del fondo stesso;

  4. vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita';

  5. decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

  6. indicare l'ente cui demandare la gestione dei programmi formativi di cui all'articolo 6, comma 4, e fornire indicazioni sulle modalita' di svolgimento dei programmi stessi;

  7. assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, compatibilmente con le funzioni e gli scopi del fondo.

Art 5.

Criteri per l'accesso alle prestazioni

  1. Le domande di accesso alle prestazioni proposte dalle imprese di cui all'articolo 2 sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale; il comitato amministratore, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie del fondo, delibera gli interventi in...

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