DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 346 - Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive

Coming into Force03 Novembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/11/02/091G0395/CONSOLIDATED/19920228
Enactment Date29 Ottobre 1991
Published date02 Novembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.257 del 02-11-1991
Capo I DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITA' ESTORSIVE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' di emanare nuove disposizioni intese a prevenire e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione ed a sostenere, con misure di carattere anche economico, l'attivita' delle categorie produttive che a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive subiscono un danno patrimoniale;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare idonei correttivi al regime delle misure cautelari, anche in relazione alla pendenza di processi per fatti di particolare gravita' e all'allarme suscitato nella pubblica opinione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto-legge: Capo I DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITA' ESTORSIVE Art. 1. Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive

  1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e' corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 416- bis del codice penale.

  2. L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 5 ed in proporzione alla relativa disponibilita', a condizione che:

    1. si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalita' di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;

    2. il rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3;

    3. la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

    4. la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

    5. il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;

    6. il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorita' giudiziaria.

  3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera d) del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale e' derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

  4. L'elargizione e' corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 2.

Ammontare dell'elargizione

  1. L'elargizione e' corrisposta, allorche' l'ammontare del danno patrimoniale ecceda lire 100 milioni, in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare medesimo e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto sono proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non puo' superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni.

  2. L'elargizione e' esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art 3.

Modalita' e termini per la domanda

  1. L'elargizione e' concessa a domanda.

  2. Se la presentazione della domanda da parte dell'interessato esporrebbe quest'ultimo al pericolo del verificarsi di gravi fatti di ritorsione, la domanda puo' essere presentata, anche di propria iniziativa, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  3. Nei casi di cui al comma 2 la persona offesa dal reato ed i soggetti preposti al relativo servizio presso l'ordine professionale o l'associazione di categoria non possono essere obbligati a deporre o a rendere dichiarazioni in ordine al nome della persona che ha segnalato all'ordine o all'associazione medesimi l'evento che ha determinato il danno patrimoniale. Tuttavia, se tale notizia e' indispensabile ai fini della prova del reato per cui si procede, il giudice dispone che la persona offesa dal reato ed i soggetti predetti depongano o rendano comunque dichiarazione. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

  4. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo.

Art 4.

Criteri di concessione e di liquidazione

  1. La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalita', dei singoli presupposti positivi e...

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