Regolamento recante istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.

520; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 recante "Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le riforme istituzionali; Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639; Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un dipartimento da affidare alla responsabilita' del Ministro per le riforme istituzionali, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni delegate; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 novembre 1998; D'intesa con il Ministro per le riforme istituzionali;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali

  1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per le riforme istituzionali, affidato alla responsabilita' del Ministro per le riforme istituzionali.

    Art. 2.

    C o m p e t e n z e

  2. Il Dipartimento fornisce al Ministro il supporto necessario allo svolgimento delle funzioni delegate e provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti: a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento agli Organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato e alla Rappresentanza italiana nel Parlamento europeo nonche' al sistema delle autonomie; b) lo studio e il confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonche' con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea; c) la verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e gli indirizzi di riforma del programma di governo.

  3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali e degli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro, alla cura delle relazioni con il pubblico e all'espletamento di tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per le riforme istituzionali.

    Art. 3.

    M i n i s t r o

  4. Il Ministro per le riforme istituzionali e' l'organo di governo del Dipartimento.

    Art. 4.

    Uffici di diretta collaborazione del Ministro

  5. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'aministrazione, il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

  6. Sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'ufficio di gabinetto.

  7. Il Ministro puo' costituire commissioni di studio e gruppi di lavoro nonche' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto...

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